Con l’autorizzazione della Commissione Europea è stato dato il via libera all’esonero contributivo per l’assunzione di donne disoccupate e/o svantaggiate.
L’esonero comprende tutte le assunzioni di donne a tempo determinato o indeterminato avvenute nel biennio 2021/2022.
La Legge di Bilancio 2021 ha quindi riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100% fino ad un massimo di 6.000,00 euro annui, distinguendo il periodo di fruizione in funzione della tipologia contrattuale, ovvero:
• In caso di contratto a tempo determinato l’esonero avrà durata 12 mesi;
• In caso di contratto a tempo indeterminato l’esonero avrà durata 18 mesi;
• In caso di trasformazione si considereranno 18 mesi complessivi, compresi i periodi di fruizione durante il tempo determinato.

REQUISITI LAVORATRICI
• Donne con almeno 50 anni d’età disoccupate da più di 12 mesi;
• Donne di qualsiasi età, residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti circa i fondi strutturali dell’Unione europea (Sicilia compresa), che non abbiano un impiego di lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
• Donne di qualsiasi età, la cui professione o il settore economico di appartenenza siano caratterizzati da una forte disparità di genere e comunque prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
• Donne di qualsiasi età disoccupate da almeno 24 mesi.

 IL REQUISITO DEI 6/24 MESI DI DISOCCUPAZIONE È DA INTENDERSI PER IL PERIODO CHE PRECEDE LA DATA DI ASSUNZIONE. INOLTRE PER DISOCCUPAZIONE CI SI RIFERISCE ALL’ASSENZA DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO DI DURATA DI ALMENO 6 MESI, LAVORO PARASUBORDINATO (AD ESEMPIO CO.CO.CO.) CON REMUNERAZIONE CHE SUPERI 8.145,00 EURO ANNUI E LAVORO AUTONOMO CHE PRODUCA UN REDDITO LORDO ANNUO SUPERIORE AI 4.800,00 EURO.

REQUISITI DATORE DI LAVORO
• Regolarità DURC
• Regolarità norme in materia di sicurezza sul lavoro
• Rispetto accordi e CCNL nazionali, territoriali o aziendali
• Incremento occupazionale della forza lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Tale incremento va mantenuto mese per mese nei 12 mesi successivi all’assunzione.