E’ finalmente stato pubblicato il Decreto attuativo della ZES unica, grazie alla doppia firma del Ministro Giorgetti e del Ministro Fitto. Una misura che ha come obiettivo l’introduzione di condizioni economiche favorevoli, benefici fiscali e semplificazioni amministrative. Ricordiamo che il Decreto sud che ha introdotto l’agevolazione è stato pubblicato nel Settembre 2023, creando molta attesa nel mondo delle imprese. La ZES unica va parzialmente a sostituire il Credito d’imposta Mezzogiorno, agevolazione fiscale largamente diffusa nel Sud Italia, di cui era possibile beneficiarne per gli investimenti fino al 31/12/23.


I beneficiari sono tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella Zes unica. Le regioni incluse nella ZES unica sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sono ammessi tutti i codici ateco contenuti all’interno del modello di comunicazione (che deve essere ancora pubblicato da parte dell’Agenzia) per la fruizione del credito d’imposta, con esclusione di determinati settori, quali: industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, magazzinaggio e supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Inoltre, sono escluse dall’agevolazione anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.


Gli investimenti ammissibili attualmente devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. Sono ammissibili tutte le spese relative all’acquisto (anche tramite leasing) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinate all’attività. Inoltre, rispetto a precedenti agevolazioni fiscali come il Credito d’imposta Mezzogiorno, nella ZES unica sono ammissibili anche le spese relative all’acquisto di terreni e l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Ad esempio se le spese ammissibili alla ZES unica riguardando un investimento in impianti e attrezzatura per 300k, è possibile inserire l’acquisto di un terreno o di un immobile nella misura massima di 150k, portando l’istanza ad un totale di 450k di progetto di investimento e richiedendo la percentuale di pertinenza a seconda della regione e della dimensione aziendale.


Non sono ammissibili i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita finale e i materiali di consumo. Cosi come i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. Cosi come gli investimenti massimi ammissibili ammontano a 100 milioni di euro.


La procedura di accesso prevede una comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle previste entro il 15 novembre 2024. La comunicazione va effettuata attraverso il modello che ancora deve essere approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.


La percentuale del credito d’imposta varia in base alla regione, alle dimensioni dell’impresa e all’entità dell’investimento. In particolare, per gli investimenti, al di sotto dei 50 milioni di euro, realizzati in Sicilia, il credito d’imposta spettante è del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili. Questa percentuale è maggiorata del 10% per le aziende di medie dimensione e del 20% per le aziende di piccole dimensioni. Di conseguenza, prendendo a riferimento l’esempio sopra riportato, un investimento ammissibile di 450k, presentato da un’azienda di piccole dimensioni spetterebbe un credito d’imposta potenziale di euro 270k.


E’ bene precisare che il plafond messo a disposizione dal Decreto che ha istituito la ZES unica (1,8 miliardi di euro), potrebbe non essere bastevole per il numero di comunicazioni che si attendono. Per tale motivo, all’interno del decreto attuativo è riportato che il totale del credito spettante sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, che attribuirà una percentuale di credito ammesso (percentuale che viene fuori dal rapporto tra il limite complessivo di spesa con l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti).


Le modalità di fruizione sono le medesime del vecchio Credito d’imposta mezzogiorno. E’ infatti utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24. Da precisare che il credito d’imposta non sarà cumulabile con quello del Piano Transazione 5.0.


Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti. Infine l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.