È stato pubblicato sul portale del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) il decreto direttoriale del 25 marzo 2022, con il quale si stabiliscono i termini di presentazione delle istanze e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto del Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (legge 28 marzo 2022, n. 25).
L’obiettivo, è quello di sostenere e ristorare le attività commerciali maggiormente danneggiati dal COVID-19, attraverso un Fondo di 200 milioni di euro.
Tra i soggetti beneficiari alleghiamo direttamente l’elenco dei codici ateco ammissibili. Per poter accedere al contributo, le aziende devono svolgere in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate.
Le condizioni affinché le imprese possano fruire dell’agevolazione è legato all’ ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e una riduzione del fatturato nel 2021 di almeno il 30 % rispetto al 2019.
Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese per una delle attività di cui ai codici ATECO indicati;
b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo il caso delle microimprese e piccole imprese non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
L’importo del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 una delle seguenti percentuali, differenziate per fascia di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019:

  • 60 % per le imprese con ricavi non superiori a 400.000 euro;
  • 50 % per le imprese con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40 % per le imprese con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito istituzionale dello stesso Ministero. È consentito presentare una sola istanza. All’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza presentata, l’impresa riceverà l’importo del contributo richiesto tramite accreditamento sull’IBAN relativo al conto corrente comunicato nell’istanza.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio; di conseguenza le istanze presentate il 3 Maggio (primo giorno utile), saranno trattate allo stesso modo di quelle presentate il 24 Maggio (data ultima di presentazione).
Nel caso in cui la dotazione finanziaria dell’agevolazione (200 milioni di euro) non fosse sufficiente a soddisfare le richieste inoltrate, il contributo verrà ridotto proporzionalmente alle risorse finanziare disponibili ed al numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.