L’entrata in vigore del Decreto 13/2022 ha apportato sostanziali modifiche all’art.28 del Decreto sostegni-ter, il quale prevedeva che i crediti derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura o dal sostenimento delle spese da parte del committente fossero cedibili una sola volta a soggetti terzi compresi intermediari finanziari. Oggi, invece, il limite di cessione è stato implementato, con la possibilità di cedere altre due volte oltre la prima cessione. Ad esempio:

  • Il fornitore che applica al committente lo sconto in fattura, può cedere il credito risultante sul suo cassetto fiscale a seguito della comunicazione da parte del committente, a un soggetto terzo, anche suo fornitore (prima cessione), e quest’ultimo potrà cedere il credito solamente ai soggetti “vigilati”, tra i quali le Banche, Società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazioni (seconda cessione), i quali potranno cedere un’ulteriore volta a soggetti anch’essi “vigilati, senza possibilità per questi ultimi di procedere ad ulteriori cessioni (terza cessione);
  • Oppure, il committente che sostiene la spesa acquisendo così il credito d’imposta pari alla percentuale di detrazione spettante, potrà cedere il credito ad un soggetto terzo (prima cessione), il quale potrà a sua volta cedere solamente ad un soggetto “vigilato” (seconda cessione), il quale potrà cedere ad un soggetto anch’esso vigilato, senza possibilità di ulteriore cessione.

Gli intermediari finanziari, si stanno adeguando alle novità previste dal Decreto, e Poste con delle note pubblicate lunedì 07.03.2022, ha comunicato la riapertura della piattaforma di cessione, tuttavia con delle novità sostanziali:

  • A partire dalla data del 07 Marzo, Poste accetterà solamente proposte di cessione avanzate da soggetti che hanno interamente sostenuto la spesa, senza possibilità quindi per i primi cessionari o fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura di cedere i loro crediti;
  • I crediti cedibili sono quelli relativi agli interventi relativi al Superbonus e ai bonus ordinari (ecobonus, sismabonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate, colonnine ricarica, questi ultimi relativamente alle spese sostenute fino al 31.12.2021);
  • Il corrispettivo è calcolato come percentuale del valore nominale del credito d’imposta ceduto e varia in funzione del credito oggetto di cessione, della durata dello stesso e dalle annualità cedute. A titolo esemplificativo:
    • 100 euro ogni 110 euro di credito d’imposta acquistato da Poste relativamente agli interventi Superbonus con recupero in 4 anni;
    • 89,50 euro ogni 100 euro di credito d’imposta acquistato da Poste relativamente agli interventi diversi da quelli Superbonus con recupero in 5 anni;
    • 80 euro ogni 100 euro di credito acquistato da Poste relativamente agli interventi diversi da quelli Superbonus con recupero in 10 anni

Per fare degli esempi pratici:

  • Per interventi di ristrutturazione pari ad euro 30.000,00 agevolabili al 110% con recupero in 4 anni, il corrispettivo erogato da Poste sarà pari ad euro 30.000,00;
  • Per interventi di ristrutturazione pari ad euro 45.000,00 agevolabili al 50% (22.500,00) con recupero in 5 anni, il corrispettivo erogato sarà pari ad euro 20.137,50;
  • Per interventi di ristrutturazione pari ad euro 50.000,00 agevolabili al 50% (25.000,00) con recupero in 10 anni, il corrispettivo erogato sarà pari ad euro 20.000,00.

Un’altra importante novità è legata alla documentazione richiesta da Poste, che passa da tre a sei. L’Istituto oltre l’asseverazione, il modello di comunicazione e la dichiarazione dell’intermediario abilitato al rilascio del visto di conformità, chiederà:

  • La copia dei bonifici da cui risulti la causale di versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o Partita Iva del soggetto a favore del quale il Bonifico è effettuato;
  • Copia del documento attestante il diritto di proprietà o di godimento (e.g atto di acquisto, visura catastale storica, contratto di comodato);
  • La capacità reddituale e patrimoniale del beneficiario della detrazione (per le persone fisiche l’ultima dichiarazione dei Redditi presentata per le persone giuridiche l’ultimo Bilancio approvato o l’ultima dichiarazione dei Redditi).

L’Istituto, infine ricorda, che tutta la documentazione richiesta deve essere presentata esclusivamente via mail entro il termine indicato dall’Istituto stesso.