Secondo articolo che tratta delle principali novità, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 Maggio, del Decreto sostegni bis. Di seguito daremo una breve sintesi su tutte le novità per famiglie e imprese, riservandoci sempre di ritornare sull’argomento quando, nei prossimi giorni, alcuni di questi provvedimenti saranno definiti dalle norme applicative e dalle circolari interpretative.

  • IMU
    Esonero dal versamento della 1^ rata IMU 2021 in scadenza il prossimo 15 giugno per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del mese di marzo 2021 e che esercitano l’attività negli immobili di loro proprietà.
    Se la partita Iva è stata attivata dal 2019, l’esonero spetta indipendentemente dal calo del fatturato medio mensile. Sarà necessario trasmettere la dichiarazione Imu entro il prossimo 30 giugno
    In sostanza, i requisiti sono:
    • Essere titolari di partita Iva attiva al 23/03/2021
    • Calo di fatturato medio mensile 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%
    • Ammontare dei ricavi 2019 non superiore a € 10.000.00.
  • Canoni di locazione non riscossi
    Per gli immobili ad uso abitativo, se è stato attivato lo sfratto per morosità, anche se non ancora concluso, si può non dichiarare il relativo reddito. Se poi il canone sarà incassato, nell’anno in cui ciò accadrà sarà tassato separatamente con acconto del 20% e liquidazione a cura dell’Agenzia.
  • Contributi INPS
    Per i pagamenti da fare entro il 2021 è previsto uno sconto pari ad un massimo di euro 3.000 dai contributi INPS (artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata Inps) o dai contributi dovuti alle Casse previdenziali private se il contribuente:
    • ha avuto nel 2019 il reddito di impresa o professionale è stato inferiore ad euro 50.000 (come da quadro RR per i contributi Inps o differenza tra compensi e spese per le casse private)
    • ha avuto un calo di fatturato di almeno il 33% tra 2020 e 2019
    • sia in regola con il versamento dei contributi
    • non sia né pensionato (tranne che pensionato per inabilità) né lavoratore dipendente.
    A chi si è iscritto alla gestione previdenziale nel 2020, l’esonero spetta comunque, senza verifica di altre condizioni, mentre l’esonero non spetta a chi ha iniziato l’attività nel 2021.
    I forfetari che versano in misura ridotta, possono detrarre euro 3.000 dall’importo prima della riduzione e versano la differenza.
    Per commercianti ed artigiani l’esonero si applica sulle quote minimali fisse, mentre per gli iscritti alla gestione separata e alle casse private la somma sarà detratta dai versamenti da eseguire a giugno e novembre del 2021.
    Chi ha già pagato qualcosa (ad esempio la prima rata), e rientra tra i destinatari dell’agevolazione, potrà avanzare la richiesta di eventuale compensazione (da preferire al rimborso) entro il 30/11/2021, chiedendo la “codline” ed utilizzando il credito alla prima scadenza utile.
    Per l’Inps occorre predisporre un’istanza entro il 31/7/21 con modelli ancora da pubblicare. L’Inps comunicherà ai soggetti richiedenti l’esito delle domande attraverso i propri sistemi di comunicazione con i nuovi importi da versare.
    In caso di socio di diverse società, nella domanda andrà inserito il codice fiscale di quella in cui il requisito del calo di fatturato si è realizzato
    Per gli iscritti Inps non tenuti al versamento dei minimali, il requisito reddituale deve essere stato raggiunto nel 2019 e 2020
    Per i professionisti iscritti alle casse di appartenenza le domande di esonero sono presentate entro il 31/10/2021.
    L’esonero contributivo non riduce il montante contributivo ai fini pensionistici.
  • Proroga cartelle
    Proroga al 30/06/2021 della sospensione delle notifiche di nuove cartelle, mentre per quelle scadenti tra 08/03/2020 e 30/06/2021 il termine di pagamento è prorogato al 31/07/2021, ivi comprese quelle notificate prima dell’08/03/2020 ma con scadenza del pagamento ricadente nel periodo di sospensione.
    In alternativa al pagamento in unica soluzione entro il 31/07/2021, il contribuente può formulare entro la stessa data istanza di rateizzazione sino a 72 rate mensili.
    Per le rateizzazioni pendenti all’08/03/2020 il termine del 31/07/2021 per proseguire con i versamenti decade solo in presenza di 10 rate non pagate (anche non consecutive).
  • Giovani e agevolazioni acquisto prima casa
    Per i giovani con meno di 36 anni che acquistano un’immobile abitativo entro il 30/06/2022, avente i requisiti «prima casa», non si applicano le imposte di registro, ipo-catastali e sostitutiva sul mutuo. Se l’atto di acquisto è soggetto ad Iva, all’acquirente spetta un credito d’imposta di pari importo da utilizzare in compensazione ovvero in detrazione dall’Irpef dovuta.
    L’agevolazione spetta a condizione che l’acquirente possegga un Isee non superiore a € 30.000 al momento del rogito notarile. E’ inoltre prevista la garanzia dello Stato fino all’80% del mutuo richiesto per l’acquisto.
  • Credito di imposta sponsorizzazioni
    Rinnovata la norma che concede alle imprese un credito di imposta del 50 % per le sponsorizzazioni eseguite da gennaio a dicembre 2021 di almeno 10.000 euro a favore di società sportive e associazioni sportive, professionistiche o meno, a condizione che non utilizzino il regime contabile forfetario.