Con “soli” 10 mesi di ritardo il 26 ottobre 2020 l’INPS ha pubblicato la circolare inerente all’esonero contributivo per quei datori di lavoro che assumono soggetti disoccupati a tempo indeterminato o che trasformano contratti a termine.

A chi è rivolto
L’incentivo all’assunzione di lavoratori disoccupati riguarda tutti quei contratti a tempo indeterminato posti in essere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, includendo anche contratti di somministrazione e apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è fruibile anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedenti contratti a termine.
Restano esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente e i contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

Quali sono i requisiti
• Il lavoratore assunto deve essere disoccupato
• Non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
• Se il lavoratore ha un’età anagrafica superiore ai 24 anni all’atto dell’assunzione o della trasformazione, oltre ai requisiti già accennati, deve essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
• Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, il lavoratore deve essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (periodo di tempo antecedente al contratto a termine in essere)

In cosa consiste l’agevolazione contributiva
L’incentivo prevede l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione (o di trasformazione) fino ad un limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. L’importo sarà riproporzionato in caso di assunzione part time.

Ipotesi di cumulo con altri esoneri contributivi

L’Inps ha predisposto che l’incentivo sia cumulabile con l’esonero strutturale all’occupazione giovanile. Inoltre è possibile cumularlo anche con l’incentivo che percepisce quel datore di lavoro che assume soggetti percettori del reddito di cittadinanza.

Condizioni di compatibilità con la disciplina comunitaria

È importante sottolineare che per poter avere accesso all’incentivo è necessario che il datore di lavoro opti per uno dei due regolamenti dell’UE riportati di seguito:
• Il Regolamento dell’UE sugli aiuti “de minimis”, che prevede il cumulo degli incentivi fino ad un tetto massimo di 200.000 euro nell’arco dell’ultimo triennio
• Il Regolamento dell’UE che prevede il superamento della soglia prevista dagli aiuti “de minimis” purché l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto

Infine è opportuno sottolineare che il datore di lavoro che intende fruire dell’agevolazione:
• Sia in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale
• Non abbia violato nessuna delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro o altri obblighi di legge
• Rispetti e applichi il contratto collettivo nazionale di categoria