È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016, il Decreto 15 dicembre 2015 riguardante le nuove modalità di comunicazione delle dimissioni.

Secondo tale decreto, a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni andranno effettuate dal lavoratore solo ed esclusivamente seguendo una procedura così articolata:

  1. il lavoratore ritiene di voler procedere in maniera autonoma (e quindi non vuole essere assistito da un soggetto abilitato); in tal caso dovrà richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S. all’Istituto ed in seguito creare un’utenza, per l’accesso al portale ClicLavoro.
  2. Se invece non vuole procedere in maniera autonoma, potrà rivolgersi ai seguenti intermediari abilitati:
    • Patronati
    • Sindacati
    • Enti Bilaterali
    • Commissioni di Certificazione

Solo dopo aver fatto tale scelta il lavoratore, in autonomia o con l’assistenza di un soggetto abilitato, potrà accedere tramite il portale lavoro.gov.it al modulo on line e formalizzare le dimissioni, che verranno spedite tramite posta certificata al datore di lavoro.

Appena il datore di lavoro riceverà tale mail, la girerà prontamente al consulente delegato, al fine di effettuare la comunicazione (entro 5 giorni) alla sezione per l’Impiego.

Il lavoratore potrà infine revocare le dimissioni entro sette giorni dall’invio telematico, utilizzando lo stesso canale.