La Legge di Bilancio 2022, ha aggiunto al decreto legge istitutivo del Superbonus, il nuovo art. 119-ter il quale prevede una detrazione del 75% per le spese sostenute per il superamento delle barriere architettoniche. Tale agevolazione non è nuova nel nostro Sistema fiscale, in quanto già previsto dall’art. 16-bis del TUIR con aliquota di agevolazione pari al 50% su una spesa massima agevolabile pari ad euro 96.000,00 e, con l’introduzione del Superbonus, agevolabile al 110% (oggi al 90% a secondo del soggetto beneficiario) sempre su un limite massimo di euro 96.000,00, se effettuato tra l’inizio e la fine degli interventi cosiddetti trainanti (isolamento termico, sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale o interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico) e comunque entro il periodo di vigenza del Superbonus. Per la definizione di barriere architettoniche si fa riferimento al decreto ministeriale n°236/89, il quale definisce barriere architettoniche, tutti gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare per coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma temporanea o permanente, gli ostacoli che limitano o impediscono il sicuro e comodo utilizzo di parti, componenti o attrezzature a chiunque e la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconducibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e, in particolare, per i non vedenti, per gli ipovedenti e i sordi. La norma ammette al beneficio tutti gli interventi che garantiscono accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica come ad esempio l’installazione di ascensori e montacarichi. Considerata la flessibilità della norma, la quale si limita ad affermare che gli interventi devono essere conformi agli articoli del prima menzionato DM 236/89, è possibile far rientrare al 75%, la sostituzione di pavimenti, infissi, l’ammodernamento di bagni e porte e l’adeguamento degli impianti tecnologici. Un’importante novità collegata al bonus barriere architettoniche, consiste nella possibilità di eseguire gli interventi e agevolare le spese anche in assenza di persone disabili e/o con un’età superiore a 65 anni e che i beneficiari non sono solamente le persone fisiche al di fuori di imprese, arti e professioni a poter accedere al beneficio ma anche le persone fisiche titolati di partita iva e le società di qualsiasi forma giuridica (s.r.l., s.n.c., s.a.s., etc…) e a prescindere dalla modalità di calcolo del reddito imponibile. Inoltre, gli immobili sui quali è possibile intervenire sono sia quelli a destinazione abitativa, generalmente accatastati nella categoria A, sia quelli diversi dagli abitativi e che risultano essere strumentali per natura, destinazione o bene merce. Rientrano, in presenza dei requisiti previsti per la generalità dei bonus edilizi, anche gli immobili accatastati in una delle categorie transitorie (F/2 – F/4 ed F/3, quest’ultima in casi limitati) e che al termine dei lavori rientrino in una delle categorie catastali previste per la tipologia di agevolazione in argomento. Inoltre, come chiarito dalla circolare n°17/E del 26/06/2023, rientrano tra gli interventi agevolabili anche quelli effettuati all’interno degli appartamenti in condominio che non siano funzionalmente indipendenti. Il limite massimo su cui calcolare l’agevolazione è così suddiviso:

  • euro 50.000,00 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari (c.d. villette), unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall’esterno e unità site all’interno dei condomini e che non siano funzionalmente indipendenti;
  • euro 40.000,00 moltiplicati per il numero di unità che compongono l’edificio se è composto da due a otto unità;
  • euro 30.000,00 moltiplicati per il numero di unità che compongono l’edificio se è composto da più di otto unità immobiliari.

I massimali di spesa relativi alle parti comuni seguono un calcolo a scaglioni e, pertanto, nel caso di un edificio composto da dieci unità immobiliari, il limite di spesa massima ammissibile è così determinato:

  • euro 320.000,00 (40.000,00 x 8) fino a 8 unità;
  • euro 60.000,00 per le restanti 2 unità.

La seconda, ultima e importante novità che riguarda l’agevolazione in commento, consiste nella possibilità di poter beneficiare fino al 31.12.2025 della cessione del credito e/o dello sconto in fattura. Infatti, il decreto blocca cessione del 16 febbraio 2022 ha introdotto per quegli interventi che non rispettavano i paletti stabiliti dal decreto stesso, il divieto di optare per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito, costringendo di fatto i committenti a optare per la detrazione diretta. Tuttavia, lo stesso decreto ha escluso dal divieto alcune particolari casistiche e, tra queste, vi rientra il bonus barriere architettoniche. Resta fermo che a monte della cessione o dello sconto, qualora gli interventi fossero di ammontare superiore ad euro 10.000,00 o non rientranti tra quelli in edilizia libera, si renderebbe necessario acquisire l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti che la congruità delle spese sostenute rispetto ai prezzari di riferimento nonché il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato che attesti i presupposti per accedere al beneficio in commento. Inoltre, sia per la cessione e lo sconto sia per la detrazione diretta, si renderà necessario acquisire una dichiarazione rilasciata dal progettista delle opere che attesti la conformità del progetto alle disposizioni di cui al sopra menzionato decreto ministeriale n°236/89 così come è consigliabile conservare delle fotografie della situazione ante interventi così da poter dimostrare che gli interventi effettuati sono serviti a superare gli ostacoli che impedivano una comoda vivibilità dell’unità immobiliare.