Le misure in esame mirano a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, nonché lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale votata all’innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese nonché una più forte capacità di attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese.

LA START UP INNOVATIVA
Introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dal D.L. 179/2012, è una forma destinata alle nuove imprese innovative ad alto contenuto tecnologico.
La normativa è riferita alle imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica: non è limitata a un solo settore ma è aperta a tutto il mondo produttivo, dalle tecnologie delle telecomunicazioni e dell’informazione alla manifattura, dai servizi all’artigianato.

Definizione di start up innovativa: alle misure agevolative possono accedere le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, non quotate su un mercato regolamentato e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• sono nuove o comunque hanno meno di 5 anni di attività;
• hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
• presentano ricavi annui inferiori a 5 milioni di euro;
• non distribuiscono utili;
• hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
• non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
• devono inoltre possedere almeno uno dei tre requisiti che identificano il contenuto innovativo dell’impresa:
1. almeno il 15% del maggiore tra ricavi e costi annui è rappresentato da attività di ricerca e sviluppo;
2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Regime di pubblicità
Le start up innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese create ad hoc presso le Camere di Commercio.
L’iscrizione avviene automaticamente, dopo la trasmissione telematica alla Camera di Commercio dell’apposita domanda di iscrizione insieme ad una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei suddetti requisiti.
Ogni anno sarà cura del rappresentante legale depositare presso il Registro delle imprese, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la dichiarazione che attesti il mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti.
Inoltre è obbligatorio aggiornare o confermare almeno una volta all’anno (in corrispondenza dell’attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti), mediante la piattaforma informatica “startup.registroimprese.it”, le informazioni presentate nella domanda di iscrizione nella sezione speciale.

Misure di agevolazione
• Non devono pagare il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, né i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese;
• possono: prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione; emettere strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico quote di capitale, anche attraverso crowdfunding;
• in caso di perdite godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale;
• non sono tenute ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa;
• possono assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi e all’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati   più volte. Trascorso questo periodo iniziale, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato;
• fatto salvo un minimo tabellare, le parti possono stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti;
• le persone fisiche che investono nelle start up hanno diritto ad una detrazione Irpef del 50% del capitale apportato (prima era del 30 %, aumentata in seguito all’introduzione del cd. ‘Decreto rilancio), con un tetto massimo di 100.000 € di investimento; le persone giuridiche hanno diritto ad una deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento;
• è previsto un intervento semplificato, gratuito e diretto per l’accesso al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.
• hanno diritto ad un sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE, come ad esempio: l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle start up innovative con investitori potenziali per le fasi di espansione;
• nel caso in cui la start up non decolli, non è soggetta alla disciplina del fallimento ma è previsto l’accesso alla composizione della crisi da sovraindebitamento e sono altresì previsti specifici “indicatori di crisi” nell’ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi d’impresa.

Agevolazioni in fase di costituzione e modifica societaria
Dal 2015 vi è la possibilità di redigere l’atto costitutivo e le sue successive modifiche anche mediante un modello standard tipizzato, senza l’intervento del notaio e facendo ricorso alle firme digitali dei partecipanti all’atto.
Per l’utilizzo di tale procedura, è necessaria la costituzione nella forma giuridica di srl (è esclusa la srl semplificata) e l’inoltro dell’atto costitutivo e dello statuto firmati digitalmente dai contraenti attraverso la piattaforma “startup.registroimprese.it”, allegando il modello per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e la ricevuta di versamento dell’imposta di registro fissa, pari a 200 euro. In seguito si potrà effettuare l’iscrizione telematica alla sezione speciale del Registro Imprese, allegando la dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti.
Analogamente si può procedere alle modifiche statutarie.