Profilo tributario ai fini IVA
In relazione al trattamento Iva riservato al diritto d’autore, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva le cessioni, concessioni, licenze, e simili effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, che abbiano per oggetto i diritti d’autore, esclusi i disegni, le opere di architettura e le opere cinematografiche, di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della Legge n. 633/1941.
Ne consegue che, in relazione al trattamento fiscale, tali prestazioni usufruiscono dell’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva, non richiedendo neppure l’apertura della partita Iva.

Profilo tributario ai fini Irpef
Il compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore configura, salvo che si tratti di proventi conseguiti nell’esercizio di impresa commerciale ovvero assimilabili ai redditi di lavoro dipendente, l’esercizio abituale di arti o professioni e comporta il trattamento del compenso medesimo alla stregua di reddito di lavoro autonomo. Per la determinazione del reddito imponibile, all’importo del compenso si applica una deduzione forfettaria delle spese di produzione pari al 25% (per contribuenti con età superiore a 35 anni) ovvero al 40% (per contribuenti con età pari o inferiore a 35 anni) della misura del compenso medesimo (cfr. art. 54, co. 8, primo periodo, TUIR). Nell’ambito del modello Unico PF, le informazioni sono riportate nel quadro RL (altri redditi), sez. III (altri redditi di lavoro autonomo): in particolare, nel rigo RL25, si rileva l’importo lordo del compenso e, nel rigo RL29, l’importo della deduzione forfettaria per spese. Pertanto, nell’esporre la ritenuta di acconto, questa deve essere quantificata sul 75% (o 60%) del compenso corrisposto.

Profilo previdenziale
Ai fini dello svolgimento delle attività, il soggetto titolare dei redditi in questione può rientrare in una delle seguenti fattispecie:

  1. si tratta di un libero professionista iscritto ad una delle forme previdenziali previste dal D.Lgs. n. 509/1994 e dal D.Lgs. n. 103/1996 (Casse dei professionisti);
  2. è un artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS (di seguito, per brevità, “Fpls”);
  3. si tratta di un lavoratore autonomo non iscritto ad una delle Casse dei professionisti e non rientrante nelle categorie degli artisti iscritti alla gestione di cui al punto 2.

Nel primo caso, l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse.

Nel secondo caso, l’obbligo contributivo (e informativo), in deroga ai principi generali che regolano l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, sussiste in capo al datore di lavoro, con diritto di rivalsa nei limiti della contribuzione posta a carico del lavoratore (aliquota vigente 9,19% incrementata al 10,19% per la parte di compenso che supera la misura prevista dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 convertito dalla L. n. 438/1992). Inoltre, si richiama l’attenzione sulla circostanza che, in base alle regole che regolano l’assicurazione IVS del Fpls, sono da assoggettare a contribuzione previdenziale tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento in relazione al rapporto di lavoro (principio di competenza). Fanno eccezione al criterio della competenza unicamente le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione (principio di cassa), vale a dire istituti retributivi tipici del lavoro subordinato e che, solo in particolari assetti, possono essere legittimamente concepiti nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo. E’ questo, ad esempio, il caso delle cd. royalties, vale a dire quelle forme di remunerazione la cui misura (e sovente la stessa insorgenza) è legata al risultato commerciale della diffusione dell’opera (es. numero di supporti audiovisivi venduti).

Sulla base dell’art. 43, co. 3, della legge 289/2002, i compensi percepiti dall’autore, per l’utilizzazione economica del diritto di autore rimangono esclusi dalla base contributiva e pensionabile fino al limite del 40% dell’importo complessivo dei compensi percepiti dal lavoratore per la medesima attività lavorativa, da intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione lavorativa effettuata e del corrispettivo connesso alla cessione dello sfruttamento economico dei citati diritti (cfr. circ. ENPALS n. 1/2004).

Sotto il profilo operativo, al fine di definire il trattamento contributivo del compenso per la cessione del diritto di autore rilevato dalla dichiarazione dei redditi, è necessario:

  • accertare che l’erogazione del compenso si collochi nell’ambito di un rapporto di lavoro, ancorché di natura autonoma, ovvero sia comunque ad esso riconducibile. Al riguardo, sovente, l’erogazione del compenso per la cessione dello sfruttamento economico del diritto di autore viene effettuata, generalmente sulla base di circostanziate clausole contrattuali, in epoca successiva (talora in periodi di imposta successivi) rispetto allo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • inquadrare tutti i compensi erogati dal medesimo datore di lavoro nel corso del tempo, anche avvalendosi delle dichiarazioni contributive;
  • sommare l’importo totale dei compensi percepiti per la prestazione lavorativa e per la cessione dello sfruttamento del diritto di autore;
  • calcolare la contribuzione esentando dall’assoggettamento a contribuzione l’importo del compenso per la cessione dello sfruttamento economico del diritto di autore entro la misura del 40% dell’importo dei compensi complessivamente percepiti in relazione a quello specifico rapporto di lavoro.

Nel terzo caso (lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né iscritto ad una Cassa professionale), trattandosi di redditi qualificati alla stregua di redditi di lavoro autonomo (quadro RL, sez. III, Unico PF), l’INPS ha prima ipotizzato l’iscrizione alla Gestione separata e il conseguente assoggettamento a contribuzione obbligatoria, per poi fare un passo indietro in quanto la norma istitutiva della predetta Gestione separata contempla, tra i soggetti obbligati al versamento, oltre a coloro che producono reddito da lavoro autonomo (ex art. 49, comma 1, oggi art. 53, comma 1 del TUIR), anche coloro che producono i redditi di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) – oggi art. 50, comma 1, lett. c)-bis – del TUIR, mentre il reddito sul diritto d’autore è regolato dalla lettera b) dell’art. 53, comma 2 del TUIR.

Tramite i messaggi 19 settembre 2013, n. 14802, intitolato “compensi per l’utilizzo e lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine. Assoggettamento a contribuzione obbligatoria“, e 28 novembre 2013, n. 19435, sempre intitolato “Compensi per l’utilizzo e lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine. Assoggettamento a contribuzione obbligatoria” l’INPS ha fornito un chiarimento in ordine al trattamento contributivo di somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico di opere dell’ingegno tutelate dal diritto di autore, e del diritto di immagine.

Nel primo messaggio l’INPS fornisce una serie di soluzioni interpretative utili, anche tramite apposite schede sinottiche che riepilogano il trattamento fiscale e contributivo dei compensi. Nel secondo messaggio INPS smentisce alcune affermazioni rese nel primo messaggio.
Pertanto, il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né ad una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.