Breve sintesi sulle norme che regolano il commercio di beni verso l’estero (UE ed EXTRA UE)

La globalizzazione dei mercati, la ricerca della internazionalizzazione da parte delle imprese e la necessità di individuare sempre nuovi Clienti, anche oltre i confini nazionali, hanno aumentato l’interesse delle Aziende verso una conoscenza più approfondita delle norme in materia di vendita all’Estero, sia utilizzando i canali tradizionali sia utilizzando i canali telematici (cosiddetto commercio on – line). Finalmente anche le aziende del nostro territorio, tradizionalmente ancorate ai canali domestici, hanno ampliato i propri obiettivi e riescono a raggiungere ottimi livelli di fatturato rivolgendo uno sguardo oltre confine. Esempi di tali aziende sono soprattutto riscontrabili nel comparto dell’agroalimentare, nei prodotti dell’artigianato locale, nella vendita di prodotti dell’abbigliamento, della pelletteria e relativi accessori, etc. E’ bene precisare che la complessità delle norme non consente una esaustiva trattazione della materia, ma certamente il presente contributo può costituire un ausilio per chi desidera iniziare, riservando l’approfondimento ad un successivo confronto con gli specifici professionisti fiscali, soprattutto con riferimento ad altri argomenti altrettanto importanti (ad esempio: esportatori abituali e plafond di esportazione, prove dell’avvenuta esportazione, dichiarazioni Intrastat, dichiarazioni di intento, adempimenti vari, etc.).

Vendite da Italia verso UE con cliente soggetto passivo di imposta
L’operazione è definita cessione intracomunitaria, non imponibile Iva ai sensi art. 41 comma 1) lett. a) DL 331/93.

Vendite da Italia verso UE con cliente privato utilizzando i canali tradizionali
esempio: cliente privato che va in negozio o che si occupa direttamente del trasporto nel suo Paese
L’operazione non rientra nel caso precedente e va fatturata con applicazione di Iva.

Vendite da Italia verso UE con cliente privato a distanza, con trasporto/spedizione a carico del venditore a quindi utilizzando i canali postali, corrispondenza, internet, etc., con ammontare delle vendite annuo superiore ad almeno 35.000 euro per ciascun Paese estero (gli importi variano da Paese a Paese)
L’operazione è definita cessione intracomunitaria, non imponibile Iva ai sensi art. 41 comma 1) lett. b) DL 331/93. In questo caso il venditore deve nominare un proprio rappresentante fiscale nello stato dell’acquirente o ivi indentificarsi direttamente con una partita Iva rilasciata da quello stato.

Vendite da Italia verso UE con cliente privato a distanza, con trasporto/spedizione a carico del venditore a quindi utilizzando i canali postali, corrispondenza, internet, etc., con ammontare delle vendite annuo inferiore a 35.000 euro per ciascun Paese estero (gli importi variano da Paese a Paese)
L’operazione non rientra nel caso precedente e va fatturata con applicazione di Iva, a meno che non si manifesti una opzione in sede di dichiarazione Iva che vale per almeno un triennio (dall’anno cui si riferisce la dichiarazione) e che rende le operazioni non imponibili Iva ai sensi art. 41 comma 1) lett. b) D.L. 331/93 (e quindi l’iva si applica nel paese dell’acquirente), ma in questo caso occorre che il venditore nomini un proprio rappresentante fiscale nello stato dell’acquirente o si indentifichi direttamente con una partita Iva rilasciata da quello stato.

Vendite da Italia verso EXTRA UE con cliente soggetto passivo di imposta e con trasporto a cura e nome del venditore
L’operazione è definita esportazione, non imponibile Iva ai sensi dell’art. 8 c/1 lett. a) Dpr 633/72; in questo caso occorre che il venditore possa essere in grado di fornire la copia della bolletta o altra documentazione doganale da dove si evinca l’avvenuta esportazione della merce. Anche le spedizioni via posta sono assimilate a questo caso e occorre prova spec ifica dell’avvenuta esportazione.

Vendite da Italia verso EXTRA UE con cliente soggetto passivo di imposta e presenza del Commissionario
L’operazione rimane definita esportazione, non imponibile Iva ai sensi dell’art. 8 c/1 lett.a) Dpr 633/72 poiché la presenza del commissionario, sia che operi per conto del venditore sia che lo faccia per conto dell’acquirente, non muta la natura giuridica del rapporto tra chi vende e chi compra; anche in questo caso occorre che il venditore possa essere in grado di fornire la copia della bolletta o di altra documentazione doganale da dove si evinca l’avvenuta esportazione della merce. E’appena il caso di precisare che anche le fatture del commissionario, in quanto accessorie all’operazione principale, mantengono la non imponibilità Iva.

Vendite da Italia verso EXTRA UE con cliente soggetto passivo di imposta e con trasporto a cura e nome dell’acquirente
L’operazione è definita esportazione, non imponibile Iva ai sensi dell’art. 8 c/1 lett.b) Dpr 633/72, ma occorre che: a) la merce venga esportata senza subire alcuna lavorazione in Italia; b) che la merce lasci i confini nazionali entro 90 giorni con prova da acquisire da parte del venditore nei 30 giorni successivi.

Vendite da Italia verso EXTRA UE con cliente privato e con trasporto a cura e nome del venditore
L’operazione è definita esportazione, non imponibile Iva ai sensi dell’art. 8 c/1 lett.a) Dpr 633/72; in questo caso occorre che il venditore possa essere in grado di fornire la copia della bolletta o altra documentazione doganale da dove si evinca l’avvenuta esportazione della merce. Anche le spedizioni via posta sono assimilate a questo caso e occorre prova specifica dell’avvenuta esportazione.

Vendite da Italia verso EXTRA UE con cliente privato e con trasporto a cura e nome dell’acquirente
In questo caso l’operazione è imponibile Iva, a meno che l’acquirente operi nella veste di turista/viaggiatore; infatti, ai sensi dell’art. 38 qu ater Dpr 633/72, è possibile vendere beni (cosiddetta merce ben definita) per uso personale/familiare (purché di importo superiore ad euro 155), non sottoponendoli ad Iva; in questo caso la merce deve lasciare i confini nazionali entro il terzo mese successivo alla vendita; inoltre, una copia della fattura deve essere restituita al venditore con gli estremi del passaporto e visto doganale; in alternativa, vi sono società private che si occupano di rimborsare l’Iva al turista semplificando le procedure.