Detassazione premi produttività
Con la Legge di Stabilità 2016 e successivamente con la Legge di Bilancio 2017, è diventato strutturale il regime fiscale della tassazione agevolata dei premi di produttività. di ammontare variabile legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonchè sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Ricordiamo che gli incrementi di produttività ed efficienza devono essere misurabili e verificabili e ciò spiega l’obbligo del contratto integrativo da depositare presso la DTL.
Pertanto, a decorrere dal 01 gennaio 2017, sugli emolumenti sopra descritti, I lavoratori (che non rinunciano espressamente) con reddito da lavoro dipendente fino a 80.000 euro, saranno assoggettati ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF del 10% entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, o di 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro
Tale beneficio vale per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, ripetiamo con un reddito imponibile non superiore a euro 80.000 annui (il riferimento è al reddito dell’anno precedente).

Welfare aziendale
Ancora più agevolato risulta il regime riguardante le seguenti prestazioni, che vengono totalmente escluse dal reddito imponibile del dipendente, sia ai fini fiscali, che contributivi:

  • i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se superano il limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro;
  • i contributi di assistenza sanitaria versarti a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali;
  • opere e servizi offerti alla generalità o a categorie di dipendenti, per finalità di istruzione, educazione, ricreazione e assistenza sociale (attenzione non rimborsi in denaro ma solo offerta di servizi).

In questo caso irrilevante il superamento della soglia di reddito di lavoro dipendente di 80.000 euro nell’anno in cui sono erogati i premi agevolati o gli utili, fermo restando che determinerà l’esclusione del beneficio per i premi eventualmente erogati nell’anno successivo

Elemento essenziale per poter usufruire dell’imposta agevolata è la stipula di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU, da depositare presso la competente DTL, con trasmissione telematica, entro 30 giorni.

Nel caso in cui la tassazione dei premi mediante imposta sostitutiva risulti sfavorevole al dipendente, perché ad esempio non versa irpef grazie a detrazioni per carichi familiari, viene riconosciuta al dipendente la possibilità di optare per la tassazione ordinaria.