Dichiarazione per appalto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Dichiarazione per appalto di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica

Dichiarazione per i casi di acquisto diretto da parte del consumatore finale di beni finiti diversi dalle materie prime e semilavorate per interve

In questo periodo in cui tanto si parla e si scrive in materia di lavori edilizi e di riqualificazione del patrimonio immobiliare, l’attenzione è dedicata soprattutto agli aspetti che riguardano la detrazione ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires), che può essere trasformata in sconto in fattura o in credito da cedere a qualsiasi soggetto interessato all’operazione, compresi il sistema bancario.
Tuttavia, poca attenzione è stata riservata al trattamento ai fini IVA delle spese concernenti i suddetti lavori.
In questa scheda informativa ci occuperemo della tematica IVA sui lavori edili di riqualificazione degli immobili abitativi.
La premessa di fondo è quella del corretto inquadramento della tipologia dei lavori da eseguire, con riferimento alla definizione sotto l’aspetto urbanistico-amministrativo.
• Interventi di manutenzione ordinaria (art. 3 co. 1 lett. a del DPR 6.6.2001 n. 380): sono gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
• Interventi di manutenzione straordinaria (art. 3 co. 1 lett. b della norma prima citata): sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
• Interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 3 co. 1 lett. c della norma prima citata): sono diretti a conservare l’organismo edilizio e la sua funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.
• Interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. d della norma prima citata): sono gli interventi finalizzati a modificare la struttura dell’immobile, mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

In estrema sintesi, ai fini IVA, gli interventi sono così raggruppati:
– interventi “leggeri”: in cui rientrano le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
– interventi “pesanti”: in cui rientrano i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie.
Quindi, dopo avere fatto riferimento alla normativa urbanistica nazionale (DPR 380/2001) e alle normative e regolamenti locali, si potrà, ai fini fiscali, applicare la corretta aliquota alle varie tipologie di lavori.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Si applica l’aliquota IVA del 10 % per i contratti di appalto relativi ad interventi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ovvero su:
• singole unità immobiliari (e relative pertinenze non abitative) accatastate nel gruppo A, con eccezione della categoria A/10 (uffici), a prescindere dall’effettivo utilizzo delle stesse;
• interi fabbricati con più del 50 % della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata.
L’agevolazione si applica ai contratti di appalto e ai contratti d’opera o altri accordi negoziali, mentre sono escluse dall’applicazione dell’aliquota agevolata le prestazioni rese dai professionisti.
Nel caso di subappalti, si applica l’aliquota IVA ordinaria alle operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell’intervento, e cioè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore o del prestatore d’opera, mentre si applica l’aliquota IVA agevolata alle prestazioni, comprensive dei beni e dei servizi ricevuti in subappalto, rese al consumatore finale.
L’aliquota agevolata spetta anche per le operazioni di controllo e di manutenzione, nonché di verifica delle emissioni, degli impianti privati di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
E’ possibile applicare l’aliquota IVA ridotta anche in presenza di forniture di beni con posa in opera accessoria, tuttavia, resta ferma la condizione che i beni debbano essere forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione; i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA al 22%. Si precisa che l’aliquota ridotta spetta solo se la fornitura dei beni è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, sebbene l’agevolazione si estenda anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, la condizione da rispettare è che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento.
Per i beni che invece costituiscono una parte significativa del valore l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei medesimi beni.
Viceversa, se non vengono forniti “beni significativi” il cui valore superi il 50% dell’intero corrispettivo della prestazione, l’IVA agevolata si applica sull’intero importo pattuito.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONI ED ALTRI INTERVENTI DI RECUPERO
Si applica l‘aliquota IVA del 10 % per i contratti di appalto relativi ad interventi di:
• restauro e risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia
• ristrutturazione urbanistica
In questo caso l’agevolazione spetta ai contratti di appalto relativi agli interventi di recupero su qualunque tipologia di immobile, a prescindere dalla categoria catastale del fabbricato oggetto di recupero: sono, dunque, inclusi anche i fabbricati a destinazione commerciale o industriale.
Sono inoltre compresi nell’ambito di applicazione dell’aliquota del 10% anche i contratti di appalto relativi alla demolizione e fedele ricostruzione di un edificio, a condizione che i lavori di ricostruzione dell’edificio avvengano nel rispetto della volumetria di quello preesistente.
E’ importante sottolineare che per le tipologie indicate (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica) si applica l’aliquota IVA del 10% per le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi stessi (sono, ad esempio, escluse dall’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, ad esempio, cemento armato, mattoni, calce, tondini di ferro, chiodi, tubi metallici).
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10%, si considerano “beni finiti”, gli “elementi dotati di una propria individualità e autonomia funzionale” che “pur incorporandosi nella costruzione, sono comunque riconoscibili e non perdono le proprie caratteristiche”. I beni finiti, inoltre, si caratterizzano per “essere facilmente asportati e suscettibili di ripetute utilizzazioni”.
L’aliquota IVA del 10% è prevista nella fase finale di commercializzazione dei beni ed è subordinata al rilascio di una dichiarazione da parte dell’acquirente circa l’utilizzazione dei beni stessi (nella quale indicare anche gli estremi del provvedimento autorizzativo dell’intervento).
Questo porta ad escludere l’applicazione dell’aliquota ridotta nei rapporti tra imprese di ristrutturazione.
Invece, non costituisce una limitazione (e si applica l’aliquota del 10%) il fatto che l’acquisto del bene finito sia posto in essere direttamente dal committente dei lavori.
Si tratta, tipicamente, del caso in cui il consumatore finale commissiona i lavori a un’impresa edile, ma acquista personalmente il bene finito presso un fornitore differente.
La stessa aliquota IVA ridotta può essere richiesta dall’installatore al fornitore dei beni finiti che servono per la realizzazione degli interventi di recupero agevolati.

I beni che possono godere dell’aliquota IVA agevolata, sono:
ascensori e montacarichi; infissi interni ed esterni; prodotti per impianti idrici (tubi, contatori) e sanitari per bagno; caminetti; prodotti per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico); impianti di riscaldamento ad energia solare; componenti di impianti termici solari quali pannelli solari, bollitori e pompe; scale a chiocciola, a giorno o retrattili; porte a scomparsa; prodotti per impianti a gas e di riscaldamento (caldaie, elementi di termosifone, tubazioni); tubi in gres ceramico e loro raccordi impiegati per la costruzione di impianti di riscaldamento, idrici, del gas, ecc.

Sono al contrario esclusi dall’applicazione dell’aliquota ridotta i seguenti beni:
Idropitture e pitture murali; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, isolanti flessibili in gomma per tubi; stucco; laterizi (es. mattoni anche refrattari pure per stufe, tavelle e tavelloni, comignoli per canne fumarie, tegole); manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti; materiali per pavimentazione interna o esterna (es. moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico denominato biscotto, pannelli in fibre di legno); pavimenti in legno; pavimenti di tipo “laminato” ancorché montati senza l’uso di collanti e quindi suscettibili di essere smontati e riutilizzati; pannelli in legno compensato; sottocarta da parati; rivestimenti in legno o marmo per i caminetti; beni considerati come arredi od ornamenti, quali fioriere, panchine, portabiciclette, contenitori per rifiuti; impermeabilizzanti per esterni; controsoffitti isolanti acustici; lana di vetro; guaine impermeabili normali e con alluminio; profili antiscivolo e giunti di dilatazione; battiscopa in legno; perline; moquette; materiale deumidificante; materiali inerti quali, ad esempio, polistirolo liquido o in granuli, sabbia di cava, ghiaia e ghiaietto, argilla espansa, pietrisco, vermiculite, graniglia, argilla; leganti e loro composti, quali ad esempio cementi normali e clinker, calce, gesso, malta; pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzioni; paracarri in cemento; rete elettrosaldata; polietilene espanso; vetro multicellulare e vetro in alveoli; materiali bituminosi e bitumati; feldspati; marmette e marmittoni; pietra pomice.

La prassi è solita prevedere alcuni modelli di dichiarazione, che si allegano al presente articolo, mediante i quali il cedente, o prestatore, richiede alla controparte di attestare la spettanza dei requisiti per l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta.