L’Inps ha pubblicato in data 19 marzo 2018 la circolare che finalmente chiarisce tutte le modalità di fruizione del bonus per le assunzioni di giovani e disoccupati..
Il “Bonus assunzioni Sud 2018” riguarda sia le assunzioni a tempo indeterminato che le trasformazione di contratti a termine e riguarda giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni, oppure di età superiore a 34 anni ma privi di impiego da almeno sei mesi.
La durata del bonus è di 12 mesi dall’assunzione o dalla trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
Le assunzioni interessate sono quelle tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018 che vengono effettuate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
L’incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse specificamente stanziate, ovvero 200 milioni di euro.
L’importo massimo dell’incentivo è di 8060,00 euro per i soli contributi INPS per il primo anno di assunzione ed è eventualmente cumulabile con il bonus assunzione giovani previsto per tre anni a partire dal 2018; in tal caso, ricorrendone i presupposti, l’azienda il primo anno usufruirà del bonus giovani per 3.000 euro e del bonus sud per ulteriori 5.060 euro; per il secondo e terzo anno invece avrà diritto solo al bonus giovani fino al tetto massimo di euro 3.000 annuali.
L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che essi assumano o meno la natura di imprenditore, quindi anche alle associazioni culturali, di volontariato, politiche o sindacali e agli studi professionali.
L’esonero contributivo, invece, non spetta nei seguenti casi:
a) L’assunzione violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di altro lavoratore licenziato in precedenza nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto di lavoro a termine. Il divieto non è aggirabile neppure ricorrendo alla somministrazione di manodopera di altro lavoratore. Poiché il diritto di precedenza non opera ipso jure, è da ritenersi che tale condizione ricorra qualora il lavoratore abbia manifestato al datore, nei termini di legge, la volontà di esercitare il diritto di precedenza maturato;
b) Il datore di lavoro, ovvero l’utilizzatore nel caso di somministrazione, sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, con esclusione dei casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità differenti da quelle in possesso dei lavoratori sospesi e sempre con riferimento all’unità produttiva interessata;
c) L’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore che assume;
d) L’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria sia stato effettuato oltre i termini di legge. In tal caso la perdita del beneficio è limitata al periodo compreso tra la data di effettiva assunzione e quella del tardivo inoltro della comunicazione.
La fruizione del beneficio, inoltre, è legata sia al rispetto delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), e cioè alla regolarità degli obblighi contributivi previdenziali e al rispetto delle norme fondamentali in materia di igiene e sicurezza del lavoro, sia all’applicazione delle norme sancite dai contratti collettivi.