Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 Maggio, è entrato in vigore il Decreto sostegni bis. Come di consueto, abbiamo elaborato una breve sintesi su tutte le novità per imprese e famiglie, riservandoci di ritornare sull’argomento quando, nei prossimi giorni, alcuni di questi provvedimenti saranno definiti dalle norme applicative e dalle circolari interpretative. Questo primo articolo tratterà delle principali forme di sostegno per le imprese colpite dal Covid.

Nuovo contributo a fondo perduto

Si articola principalmente in 4 tipologie:

– Procedura n. 1 (contributo automatico)
Verrà erogato in automatico a chi ha incassato il primo contributo, senza necessità di alcuna istanza e/o invio, ad eccezione dei soggetti che hanno cessato l’attività al 25/5/2021 e si basa sull’istanza che abbiamo presentato a marzo 2021 sulla base del confronto intero anno 2020 rispetto ad intero anno 2019, sul presupposto di un calo di almeno il 30%;

– Procedura n. 2 (contributo migliorativo a conguaglio)
E’ un conguaglio che si può chiedere se il calo di fatturato del nuovo periodo 1 aprile 2020-31 marzo 2021 (cosiddetto “periodo pandemico”) è inferiore di almeno il 30% rispetto al periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020: quindi una sorta di calcolo di convenienza.
In questo caso, se con il nuovo calcolo il contributo è maggiore di quello erogato in automatico con la procedura n. 1 occorre fare un’istanza, verosimilmente entro luglio 2021, in cui si presentano i nuovi dati e sarà erogata la differenza;

– Procedura n. 3 (nuovo contributo per chi non rientrava nel calo del tipo n.1)
Se il calo di fatturato del nuovo “periodo pandemico” consente di superare la soglia di decremento del 30%, che non si riusciva a superare con la procedura n. 1, dovrà essere presentata un’istanza per richiedere il contributo secondo la seguente articolazione:

  • Ricavi 2019 < € 100.000 Contributo pari al 90% della differenza tra fatturato medio mensile relativo al nuovo intervallo
  • Ricavi 2019 < € 400.000 Contributo pari al 70% della differenza tra fatturato medio mensile relativo al nuovo intervallo
  • Ricavi 2019 < € 1.000.000 Contributo pari al 50% della differenza tra fatturato medio mensile relativo al nuovo intervallo
  • Ricavi 2019 < € 5.000.000 Contributo pari al 40% della differenza tra fatturato medio mensile relativo al nuovo intervallo
  • Ricavi 2019 < € 10.000.000 Contributo pari al 30% della differenza tra fatturato medio mensile relativo al nuovo intervallo

Anche in questo caso il contributo spetta nella misura minima di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per le società ed enti non commerciali dotati di partita Iva. Nei prossimi giorni sarà messa a disposizione dei contribuenti una nuova piattaforma telematica attraverso la quale inviare la richiesta, verosimilmente entro luglio 2021;

– Procedura n. 4 (contributo calcolato sul calo di reddito)
Spetterà se il reddito del 2020 (al netto dei contributi a fondo perduto erogati) è inferiore al 2019, secondo parametri ancora da stabilire.
Le somme che saranno erogate dipendono dalle somme che saranno disponibili a livello nazionale. Per accedere al contributo sarà necessario inviare la dichiarazione dei redditi 2020 entro il 10 settembre 2021.

Credito di imposta locazione
Per le imprese turistico-ricettive il credito d’imposta del 60 % spetta sui canoni di locazione da gennaio a luglio 2021 a condizione che sia stato registrato un calo di fatturato di almeno il 50% tra lo stesso mese del 2021 e del 2019
Per le altre imprese ed enti non commerciali il credito d’imposta spetta sui canoni da gennaio a maggio 2021 a condizione che sia stato registrato un calo di fatturato di almeno il 30% tra il fatturato medio mensile del periodo 01/04/2019-31/03/2020 e quello del periodo 01/04/2020-31/03/2021. Se la partita iva è stata aperta dopo il 1/1/2019, si ha diritto in automatico ai 5 mesi di credito di imposta.

Proroga moratoria per i finanziamenti e scoperti di conto
E’ prorogato il termine delle misure di sostegno alle imprese già ammesse agli inizi del periodo di emergenza alla sospensione dal pagamento dei mutui, finanziamenti a qualsiasi titolo e scoperti di conto corrente, fino al 31 dicembre 2021. E’ necessaria una domanda da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021, concordando con lo stesso le modalità per fare la mail o meglio una PEC.

Capitalizzazione delle società (ACE)
Per le capitalizzazioni eseguite nel 2021 oppure per l’accantonamento degli utili 2020 a Riserve, è previsto un recupero di imposta, anche come credito di imposta, nella misura del 3,60%.

Nei prossimi giorni pubblicheremo un secondo articolo contenente le principali novità del Decreto sostegni bis per le famiglie.