Pubblichiamo le novità in materia di STS che avranno decorrenza dal 1 gennaio 2021

Periodicità degli invii
La trasmissione telematica al “Sistema tessera sanitaria” (STS) dovrà avvenire con cadenza mensile e non più annuale.

Soggetti obbligati
Ricordiamo che (tra gli altri) sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria i seguenti soggetti:
• iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
• gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
• gli ottici;
• le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN;
• farmacie pubbliche e private;
• gli iscritti agli Albi della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario;
• gli iscritti all’Albo dei biologi.

Tipologia di spese da comunicare
Per quanto riguarda le spese sanitarie, si individuano le seguenti tipologie di spesa:
• prestazioni sanitarie erogate dai suddetti soggetti;
• spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
• spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
• servizi sanitari erogati dalle parafarmacie (es. ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna);
• spese agevolabili solo a particolari condizioni: acquisto o affitto di protesi (che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE) e assistenza integrativa;
• altre spese sanitarie.

Ottici, farmacie e parafarmacie
Queste categorie adempiranno agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri direttamente e soltanto al Sistema TS utilizzando i registratori telematici, i quali, mediante specifica modifica e configurazione, potranno essere utilizzati anche per il colloquio con il Sistema TS.

Informazioni nuove da inserire
Con il nuovo tracciato Ts aumentano le informazioni da fornire, comprensive del tipo di documento fiscale rilasciato, dell’aliquota o, in caso di operazione esente, della natura Iva nonché dell’indicazione dell’eventuale opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.
In caso di esercizio di tale diritto, i dati sono trasmessi al sistema Ts senza indicazione del codice fiscale dell’assistito. Altra informazione da comunicare riguarda la modalità di pagamento delle spese sanitarie: la detrazione fiscale viene infatti riconosciuta solamente se l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario, postale o mediante altri strumenti di pagamento elettronico. Tale prescrizione vale anche per le spese del 2020 da comunicare entro il termine del 31 gennaio 2021.

Regime sanzionatorio
In relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, è previsto che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione.