
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha disposto la proroga per il triennio 2026-2028 del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, intervenendo sull’art. 16 del DL 124/2023. Tale proroga fino al 2028 rappresenta un segnale di stabilizzazione della misura e consente alle imprese del Mezzogiorno di pianificare investimenti pluriennali con maggiore certezza normativa. Come vedremo l’estensione del termine per la realizzazione degli investimenti al 31 dicembre di ciascun anno, unita alla conferma delle percentuali di intensità già vigenti (destinando anche il plafond di risorse per ogni annualità), rende difatti la ZES unica uno degli strumenti fiscali più rilevanti per la competitività territoriale nel Sud Italia.
La misura, che nel 2025 aveva già rappresentato uno strumento centrale di politica industriale e di incentivazione all’attrazione di investimenti nel Sud Italia viene quindi stabilizzata per ulteriori tre anni, con una programmazione finanziaria distinta per ciascun periodo d’imposta. Questa importante proroga, su base triennale, permette alle imprese (locali ed estere) di poter pianificare con i giusti tempi i propri investimenti nel Meridione, in modo da poter richiedere le agevolazioni previste dalla ZES unica.
Ambito territoriale
Possono accedere al credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica. Per il 2026 la ZES unica conferma le medesime regioni previste per le precedenti annualità, tra cui: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Si aggiungono a questo elenco di regioni Marche e Umbria.
L’esclusione resta ferma per le imprese operanti in determinati settori o in stato di liquidazione o scioglimento, cosi come rimangono esclusi il mondo dei professionisti.
Investimenti agevolabili
Gli investimenti devono rientrare all’interno di determinati presupposti, di cui all’ art.2, punti 49, 50, 51 del Regolamento UE n. 651/2014, tra cui: apertura di un nuovo stabilimento/unità operativa, ampliamento, diversificazione (cambiamento fondamentale) del proprio ciclo produttivo. Il progetto di investimento iniziale può riguardare:
- acquisto (anche in leasing) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature;
- acquisto di terreni;
- acquisizione (anche in leasing), realizzazione o ampliamento di immobili strumentali.
Come già previsto per il 2025, il valore di terreni e immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Importante risposta ad un interpello, da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha precisato che è ammessa all’agevolazione anche la componente immobiliare realizzata con leasing in costruendo (ai fini della ZES unica rileva il momento della consegna dell’immobile). L’intensità delle agevolazioni è sempre differenziata per Regioni, dimensioni di impresa ed entità dell’investimento (varia dal 15% dell’investimento al 70% dell’investimento). Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti annuali ordinari alle compensazioni. Ad es. una piccola impresa Siciliana che effettuata un investimento inferiore a 50 milioni di imponibile ammesso, spetta un credito d’imposta potenziale del 60%.
Periodo di realizzazione degli investimenti
La principale novità rispetto al 2025 riguarda la finestra temporale che viene leggermente allungata. A differenza della ZES unica 2025, in cui gli investimenti dovevano essere effettuati entro il 15 novembre, per la ZES unica 2026, 2027 e 2028 gli investimenti sono agevolabili se effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Si tratta di un’estensione significativa per la consegna del bene e l’erogazione del servizio da parte dei fornitori, consentendo una pianificazione più ordinata e coerente con l’esercizio fiscale.
Limiti di spesa per il triennio
La Legge di Bilancio 2026 ha fissato dei plafond distinti per ciascun anno:
- 2,3 miliardi di euro per il 2026
- 1 miliardo di euro per il 2027
- 750 milioni di euro per il 2028
Per le annualità 2027 e 02028, visto i plafond più ridotti, si auspica un intervento normativo al fine di incrementare le risorse effettivamente disponibili per le imprese beneficiarie. Il meccanismo è uguale a quello degli anni precedenti: l’ammontare effettivo del credito fruibile sarà determinato applicando una percentuale di riparto comunicata dall’Agenzia delle Entrate, calcolata in base al rapporto tra limite di spesa e totale dei crediti richiesti.
Procedura con “doppia comunicazione”
Anche per il triennio 2026-2028 è confermato il meccanismo della doppia comunicazione:
1) “Comunicazione originaria” (cd. anche comunicazione di prenotazione del credito)
• 31 marzo – 30 maggio 2026 (investimenti 2026)
• 31 marzo – 30 maggio 2027 (investimenti 2027)
• 31 marzo – 30 maggio 2028 (investimenti 2028)
Con tale comunicazione l’impresa indica le spese che prevede di sostenere nell’anno.
2) “Comunicazione integrativa”, a pena di decadenza, occorre trasmettere:
• 3 – 17 gennaio 2027 (per investimenti 2026)
• 3 – 17 gennaio 2028 (per investimenti 2027)
• 3 – 17 gennaio 2029 (per investimenti 2028)
La comunicazione integrativa attesta che vi è stata l’effettiva realizzazione degli investimenti, indicando l’ammontare del credito maturato e riportando inoltre gli estremi delle fatture elettroniche. Per tale comunicazione è necessaria la certificazione contabile di un Revisore legale. All’interno della comunicazione integrativa, l’importo dichiarato non può essere superiore a quello indicato nella comunicazione originaria.
