Terzo e ultimo nostro articolo riguardanti le novità dell’ultima Legge di bilancio 2026, che tratta di temi molto attuali quali l’iper ammortamento, le locazioni brevi e novità in Criptovalute:

Iper-ammortamenti
Viene introdotta, in sostituzione dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0, la disciplina degli iper-ammortamenti, che prevede una maggiorazione del costo per l’acquisto di beni strumentali nuovi di cui agli allegati IV e V alla Legge di bilancio (che difatti sostituiscono i precedenti Allegato A e allegato B) e per l’acquisto di beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. La misura è prevista:
• nella misura del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• nella misura del 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
• nella misura del 50% per investimenti oltre i 10 e fino a 20 milioni.
L’accesso al beneficio non è automatico, ma passerà dall’invio di tre comunicazioni (preventiva, intermedia e consuntiva) per le cui modalità di attuazione occorrerà attendere un apposito decreto del Ministero del Made in Italy di concerto con il Ministero delle Economia e Finanze. Le agevolazioni spettano per gli acquisti effettuati nella finestra temporale 01/01/2026 – 30/09/2028.
L’agevolazione in questione si sostanzia in una variazione diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. Esempio: un bene acquistato da una società di capitali per 20.000,00 che possiede le caratteristiche richieste dalla nuova normativa (allegato IV o V) e ammortizzato in cinque anni (coefficiente di ammortamento 20%). L’agevolazione è così calcolata:
• 4.000,00 € a titolo di ammortamenti rilevanti a nel conto economico (costo ordinario imputato ogni anno, fino ai 5 anni);
• 7.200,00 € a titolo di deduzione extra contabile (20.000 X 180% X 20%) annuale, fino al quinto anno di ammortamento.
Il risparmio effettivo annuale, corrispondente alle imposte risparmiate, è quindi pari ad euro 2.688,00, nel caso in cui fosse una società soggetta ad IRES (24% di 11.200,00). Il risparmio complessivo risparmiato, nell’arco dei 5 anni, ammonta invece ad euro 13.440€ (2.688€ X 5).

Modifica alla disciplina delle locazioni brevi
A decorrere dall’01/01/2026, la disciplina delle locazioni brevi sarà applicabile solo nel caso di destinazione alla locazione di non più di due appartamenti. Superata tale soglia, si presume l’esercizio di attività d’impresa con conseguente obbligo di apertura della partita ed iscrizione alla gestione previdenziale INPS commercianti.
Per i soggetti che locano al massimo due appartamenti vengono confermate le aliquote già previste a decorrere dall’anno 2024:
• in linea generale 26%;
• 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento del limite di deducibilità
Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4).

Criptovalute – novità in tema di “stablecoins” denominate in euro
Viene prevista una deroga all’incremento dell’aliquota al 33% prevista per la detenzione, cessione o impiego di criptovalute. Nello specifico, si prevede il mantenimento dell’aliquota al 26% per le stablecoins il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’unione europea. Inoltre, in deroga alla normativa vigente, è previsto che non costituisce realizzo di plus/minusvalenze la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. L’aliquota del 26% è quindi estesa anche alle remunerazioni derivanti dalla detenzione di e-token, come ad esempio in caso di staking. A tal fine, i proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività sono assoggettati a tassazione piene senza alcuna deduzione.