Proseguendo con le novità dell’ultima Legge di bilancio 2026, il presente articolo tratterà di vari temi puramente fiscali ma dal forte impatto economico per le società e per i singoli soci:


Plusvalenze da cessione di beni strumentali, inapplicabilità rateizzazione
A decorrere dall’esercizio solare 2026 viene abrogata la norma che consentiva a determinate condizioni di frazionare le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali (materiali, immateriali e partecipazioni non pex). L’abrogazione viene, altresì, estesa alle sopravvenienze derivanti da risarcimenti a fronte di perdita o danneggiamento dei suddetti beni. Pertanto, nel caso di bene acquistato il 05/02/2022 ceduto a titolo oneroso il 15/04/2026, l’eventuale plusvalenza concorrerà integralmente nel 2026 senza possibilità di frazionamento in cinque quote costanti.
La norma in questione non si applica alle operazioni di cessione d’azienda per le quali continua ad operare la possibilità di frazionamento in cinque quote costanti purché l’azienda sia posseduta da almeno tre anni.

Modifiche al regime dei dividendi e delle plusvalenze
Con una modifica agli articoli del testo unico delle imposte sui redditi, la Legge di bilancio introduce dei requisiti minimi di partecipazione al capitale sociale delle società per beneficiare dell’esclusione del reddito nella misura del 95% (58,14% nel caso di società di persone ed imprenditori individuali) derivante dalla distribuzione di utili, ovvero dalla cessione di plusvalenze avente i requisiti PEX. In particolare, la disciplina in vigore fino al 31/12/2025 continuerà ad applicarsi anche ai dividendi percepiti, ovvero alle plusvalenze realizzate a decorrere dall’01/01/2026, a condizione che la società detenga una partecipazione:
• almeno pari al 5% del capitale sociale;
• o, in alternativa, avente valore fiscale pari ad euro 500.000,00.
La versione definitiva della norma ha introdotto una clausola di salvaguardia secondo la quale si intendono cedute per prime le partecipazioni acquistate con data meno recente (c.d. metodo FIFO). Ne consegue che se le partecipazioni sono state acquistate entro il 31/12/2025, le plusvalenze potranno continuare a beneficiare dell’esenzione pur se cedute con contratti stipulati a decorrere dall’01/01/2026.
Nulla cambia con riguardo ai dividenti percepiti ed alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche per le quali, a prescindere dall’entità della partecipazione, si applica la normativa che prevede la ritenuta del 26% a titolo d’imposta.

Proroga del regime di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta
Viene prorogata la disciplina che consente di affrancare le riserve in sospensione d’imposta previo pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% dell’importo affrancato. La norma in questione prevede la facoltà di affrancare totalmente le riserve in sospensione presenti in bilancio, ovvero soltanto alcune di queste ovvero ancora soltanto una parte del loro importo. Il riferimento è alle riserve esistenti nell’esercizio in corso al 31/12/2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31/12/2025. Non è consentito l’affrancamento della parte di riserva di cui sia stata deliberata la distribuzione ai soci seppur la materiale erogazione delle somme sia avvenuta nell’esercizio successivo. L’efficacia della disposizione è subordinata alla corretta indicazione nel modello redditi del periodo d’imposta in corso al 31/12/2025 dell’ammontare delle riserve oggetto di affrancamento. L’imposta deve essere versata obbligatoriamente in quattro rate, la prima con scadenza entro il termine per il versamento delle imposte relative al periodo d’imposta 2025 e le altre entro il termine di versamento delle imposte relative agli esercizi successivi.

Incremento dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni
Viene incrementata di tre punti percentuali rispetto al 18% introdotto dalla legge di bilancio 2025, l’imposta sostitutiva dovuta sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni. La disposizione in esame si applica:
• alle partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
• le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di srl o di società di persone);
• i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva del 21% deve avvenire entro il 30/11 dell’anno in cui le partecipazioni sono rivalutate. È ammesso il versamento in forma rateale nel limite massimo di tre rate di cui la prima entro il 30/11 dell’anno in cui le partecipazioni sono state rivalutate e le restanti nei successivi due anni. Alle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 3% con decorrenza dall’anno di rivalutazione. Inoltre, è ammessa la compensazione con crediti d’imposta o contributivi disponibili.

Proroga disciplina delle assegnazioni, cessione e estromissione di beni da parte dell’imprenditore individuale
La Legge di bilancio proroga la disciplina agevolativa prevista per le assegnazioni, cessioni ed estromissione dei beni da parte dell’imprenditore individuale. La norma in questione consente:
• di sostituire ai fini del calcolo della plusvalenza, in luogo del valore normale il valore catastale, spesso inferiore;
• di pagare sull’eventuale plusvalenza un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP del 8% o del 10,5%;
• di versare l’imposta di registro proporzionale, ove dovuta, ridotta del 50% rispetto all’aliquota ordinaria e le imposte ipo-catastali in misura fissa.
Alcuna disposizione agevolativa è, invece, prevista per l’IVA, per la quale si applicherà l’ordinaria disciplina. I beni che rientrano nella disciplina sono i beni immobili e mobili registrati, non utilizzati direttamente nell’esercizio di impresa. La disciplina in esame richiede che i soci destinatari di una delle disposizioni agevolative, abbiano acquisito lo status di socio entro il 30/09/2025.
Relativamente all’estromissione di beni immobili da parte dell’imprenditore individuale, è previsto un meccanismo analogo a quello previsto per le assegnazioni/cessioni agevolate con la differenza che nel caso dell’estromissione, l’immobile agevolato può essere strumentale tanto per natura quanto per destinazione. Inoltre, l’estromissione si perfeziona mediante comportamento concludente, provvedendo a trasmettere entro il 31/05/2026 l’autofattura.

Nei prossimi giorni pubblicheremo l’ultimo articolo sulle novità della Legge di bilancio 2026. Verranno trattati macro argomenti tra i quali: locazioni brevi, iper ammortamento, pensioni complementari e criptovalute.