
Come avvenuto per le ultime Leggi di bilancio, il nostro Studio pubblicherà nei prossimi giorni una serie di articoli che tratterranno delle principali novità, contenute all’interno della Legge di bilancio 2026. Nel presente articolo verranno riportate le novità per chi usufruisce del regime forfetario, le regole per accedere alla rottamazione quinquies, il blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei professionisti che abbiano cartelle all’esattoria e divieto di compensazione per i soggetti che hanno debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 50.000€.
Regime forfetario, limite di reddito per lavoro dipendente e assimilato
Viene confermato anche per il 2026 l’incremento del limite di reddito da lavoro dipendente e a questi assimilato (es. pensione) di euro 35.000,00, per il quale non opera la causa ostativa all’applicazione del regime forfetario. Posto che la norma prevede che il rispetto della condizione vada verificato con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime agevolato, per il 2026 la verifica va effettuata con riferimento ai redditi da lavoro dipendente o a questi assimilati percepiti nell’anno 2025.
Introduzione della rottamazione quinquies
La Legge di Bilancio 2026 introduce una nuova rottamazione delle cartelle di pagamento inerenti a carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’01/01/2000 al 31/12/2023 derivanti imposte e/o contributi dichiarati ma non corrisposti (o corrisposti tardivamente). L’accesso alla rottamazione consente di ottenere lo stralcio delle sanzioni e degli interessi. I carichi definibili sono pertanto quelli derivanti dall’omesso/tardivo versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali ed accertabili mediante attività di liquidazione automatica e/o formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/73 e artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/72. Sono, altresì, definibili i carichi INPS (avvisi di addebito o ruoli) sempre che si tratti di omessi versamenti e non di contributi emessi a seguito di accertamento. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in numero massimo di 54 rate. Inoltre, a differenza della rottamazione-quater, la decadenza dal beneficio si verificherà con il mancato versamento di due rate anche non consecutive, ovvero dell’ultima rata. Con riguardo alla modalità di adesione alla rottamazione è prevista la medesima procedura prevista per la rottamazione-quater, per cui entro il 30/04/2026 occorrerà trasmettere, a pena di decadenza, l’istanza di adesione.
Blocco dei pagamenti da parte delle PA per le prestazioni rese da professionisti
A decorrere dal 15/06/2026, viene previsto che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente controllo pubblico, prima di effettuare qualsiasi pagamento al professionista per le prestazioni da quest’ultimo rese, verificano se il soggetto è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, sono tenuti a corrispondere “nelle mani” dell’agente della riscossione l’importo fino a concorrenza del debito e al beneficiario l’importo eventualmente eccedente l’ammontare del debito. La norma in questione, a differenza di quanto già presente nel sistema dei pagamenti della pubblica amministrazione, nel caso dei professionisti, non fa riferimento al limite di euro 5.000,00! Ne consegue che nel caso in cui un professionista abbia eseguito per esempio una prestazione nei confronti della PA a fronte della quale ha emesso fattura per euro 3.000,00, se lo stesso ha un debito iscritto a ruolo per un importo pari alla fattura emessa, la PA sarà obbligata a girare le somme direttamente all’agente della riscossione. Il blocco dei pagamenti non si applica nel caso in cui i debiti siano inseriti in piani rateizzazioni per i quali non si sia verificata alcuna causa di decadenza. Parimenti, il blocco non applica nel caso in cui il professionista abbia trasmesso l’istanza di adesione alla rottamazione.
Divieto di compensazione in presenza di debiti superiori ad euro 50.000,00
Viene ridotta da €100.000,00 a €50.000,00 la soglia di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali raggiunta la quale è inibita la compensazione di qualsiasi credito di natura erariale e/o agevolativa. La norma prevede un divieto assoluto, pertanto in presenza per esempio di debiti erariali iscritti a ruolo per un ammontare pari ad euro 55.000,00 e crediti di ammontare pari ad euro 60.000,00, non è ammessa la compensazione dell’eccedenza. Per contro, la disposizione non si applica nel caso in cui i debiti siano inseriti in piani di rateazione per i quali non si siano verificate decadenze. In assenza di una specifica decorrenza normativa, la disposizione in questione decorrere con effetto dall’01/01/2026.
Nei prossimi giorni pubblicheremo ulteriori news che tratteranno delle novità nell’ambito delle plusvalenze, dell’affrancamento delle riserve, di locazioni brevi, iper ammortamento, pensioni complementari e criptovalute.
