
Dal 2026 il regime fiscale del mondo no profit sarà interessato da importanti modifiche. Alcune di queste norme sono destinate anche agli enti che non si iscriveranno al RUNTS. Altre modifiche, invece, sono legate all’IVA che comporterà in generale il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione per gli enti associativi, a prescindere dall’adesione al Registro unico del Terzo settore.
Dunque molti enti dovranno valutare la soluzione più adatta in base alle proprie esigenze e peculiarità. Ad esempio, le associazioni culturali dovranno evitare di trascurare e sottovalutare la questione, poiché ciò potrebbe determinare la perdita della gran parte dei benefici fiscali finora goduti. In particolare, dal 2026, le associazioni culturali non potranno più usufruire:
• della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici per le attività svolte nei confronti di iscritti e associati (tra le associazioni finora beneficiarie vengono infatti rimosse quelle culturali); si precisa che restano escluse dalla formazione del reddito le quote associative;
• del regime agevolato della L. 398/91, che resterà applicabile solo agli enti associativi sportivi dilettantistici.
Non viene modificato, invece, dal codice del Terzo settore il regime forfetario di cui all’art. 145 del TUIR che potrebbe continuare a essere applicato dagli enti non commerciali “non ETS”.
Questi effetti possono essere mitigati con riguardo alle imposte sui redditi attraverso l’iscrizione al RUNTS e la conseguente acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore.
Inoltre, assumendo la forma di associazione di promozione sociale (APS), sarebbe possibile continuare a defiscalizzare i corrispettivi specifici incassati per l’attività svolta nei confronti di associati e tesserati ed utilizzare il regime speciale forfetario previsto sia ai fini IVA (esclusione) che ai fini delle imposte sui redditi.
Sotto il profilo IVA le novità derivanti dal Codice del Terzo settore si uniranno con quelle che prevedono per gli enti associativi, comprese le associazioni culturali, il regime Iva di esenzione, ma l’assoggettamento ai normali adempimenti IVA (fatturazione, registrazione, ecc.), anche se in questo caso, si potrebbe optare per la dispensa dagli adempimenti IVA in relazione alle operazioni esenti (art. 36 Dpr Iva).
L’esenzione si applicherà alle prestazioni svolte in conformità alle finalità istituzionali a favore di soci, associati o partecipanti, a patto di rispettare il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione durante la vita dell’associazione e che si conformi alle clausole statutarie previste dalle norme.
Queste previsioni normative prescindono dall’adesione al Registro unico nazionale del Terzo settore, ma assumendo la forma di associazione di promozione sociale, un ente culturale potrebbe accedere al regime forfetario di cui all’art. 86 del CTS, che consente, lato IVA, di non applicare l’imposta in rivalsa e di beneficiare dell’esonero dalla maggior parte degli adempimenti connessi al tributo.
