“La partecipazione del cittadino attraverso la sottoscrizione di una polizza assicurativa consente al governo di intervenire meglio a sostegno in caso di calamità perché è chiaro che lo Stato non rimane alla finestra, non rimane a guardare” come già anticipato qualche mese fa dal Ministro della protezione civile e per le politiche del mare Nello Musumeci, a seguito degli eventi verificatisi nella regione dell’Emilia Romagna, con il Decreto attuativo del 27/02/2025, sono state definite le modalità attuative e gli altri aspetti rilevanti della disciplina per le c.d. polizze catastrofali.

Il citato decreto, prevede l’obbligo generalizzato di stipula a tutte le imprese iscritte presso le Camera di Commercio, comprese le imprese residenti all’estero ma con stabile organizzazione in Italia. Sono escluse le imprese agricole per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

Il decreto fissa, inoltre, le calamità da assicurare quali sisma, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni.
I beni da assicurare sono:

• terreni;
• fabbricati, intese come costruzioni e opere murarie, compresi anche impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e di raffrescamento, che siano pertinenziali all’edificio;
• impianti e macchinari siano essi generici o specifici;
• attrezzature industriali e commerciali.

I premi che le imprese dovranno pagare saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi fattori, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati. È, altresì, previsto che i premi potranno essere aggiornati periodicamente.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Decreto in questione non prevede l’irrogazione di sanzioni in misura diretta per i soggetti inadempienti. Tuttavia, è previsto che nel caso di sovvenzioni, agevolazioni, contributi pubblici e sgravi (fiscali e contributivi), le imprese che non abbiano assolto all’adempimento siano escluse da tali benefici, ovvero ne siano beneficiari ma in misura limitata e nel limite di risorse previste per ciascuna norma.

Diventa pertanto fondamentale confrontarsi con i consulenti assicurativi di propria fiducia, al fine di adeguarsi entro il prossimo 31 marzo.