Obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di un tecnico per usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura

Con la pubblicazione del nuovo D.L. n. 157 in Gazzetta Ufficiale, dal 12 Novembre 2021 i committenti che a fronte di interventi edilizi, effettuati sui propri immobili o su parti comuni condominiali, diversi dal superbonus 110 %, decidono di optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, devono richiedere il visto di conformità rilasciato da professionisti abilitati. Inoltre, lo stesso decreto, prevede che i tecnici abilitati asseverino la congruità dei prezzi, che finora era richiesta solamente per le spese agevolate con l’ecobonus con le percentuali ordinarie 65 % o 50 % e con il superbonus 110 %. Quindi, gli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati con il 50 %, recupero della facciata esterna agevolata con il bonus facciate 90% e interventi sismabonus agevolate con le percentuali ordinarie 50%, 70%-75% e 80%-85% devono essere accompagnati dall’asseverazione della congruità dei prezzi e successivamente comunicati dopo il rilascio del visto di conformità.
Ad esempio, prima del 12/11/2021 un soggetto che avrebbe effettuato interventi di recupero della facciata dell’edificio, rientrando di conseguenza nel bonus 90 %, qualora avesse optato per lo sconto sul corrispettivo, il soggetto stesso avrebbe direttamente provveduto alla comunicazione all’Agenzia dell’Entrate, utilizzando l’apposito modello presente nell’area riservata del sito, senza rivolgersi a nessun intermediario. Dal 12/11/2021, nel caso in cui lo stesso soggetto esegua interventi di cui sopra (Bonus facciate), questi devono essere accompagnati dall’asseverazione, rilasciata dal tecnico abilitato, che attesti la congruità dei prezzi e successivamente il professionista abilitato (Dottore commercialista), deve rilasciare, dopo aver esaminato la documentazione, il visto di conformità per poi procedere alla comunicazione all’Agenzia dell’Entrate.
Nell’attesa di ulteriori chiarimenti, sembra lecito chiedersi se per le comunicazioni trasmesse antecedentemente alla data del 12/11/2021, e che attualmente sono bloccate, sia obbligatorio apporre il visto di conformità e se per le spese sostenute prima dell’entrata in vigore del Decreto e le cui comunicazioni saranno trasmesse da tale data sia necessario l’asseverazione rilasciata dal tecnico che attesti la congruità dei prezzi.