Il Ddl del 20 Ottobre 2021 proroga fino al 2024 l’agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. La percentuale di detrazione rimane al 50 % da dividere in dieci quote annuali ma cambia il plafond di spesa che per il 2022 è fissato a 5.000,00 euro. Attualmente, la norma prevede un plafond massimo di 16.000,00 euro per il 2021, mentre nel 2020 eravamo a quota 10.000,00 per ogni unità abitativa oggetto di ristrutturazione. La detrazione si applicherà per l’acquisto di mobili (letti, armadi, cassettiere, scrivanie, sedie, tavoli, poltrone, credenze etc….) e per l’acquisto di grandi elettrodomestici. La sostanziale novità consiste nel sistema di classificazione al quale si fa riferimento per questi ultimi, per effetto delle nuove regole europee sull’etichettatura energetica, in vigore dal 1° marzo per alcuni apparecchi come per esempio frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie. Prima di marzo 2021, la classe minima che dovevano possedere i grandi elettrodomestici era la ‘A’. Dal 1° marzo 2021, piuttosto che aggiungere altri + alle classi A, l’etichettatura per gli elettrodomestici per la preparazione di cibi, si modifica dalla A alla G. Pertanto, l’agevolazione andrà ai forni di classe non inferiore alla ‘A’, le lavatrici e le lavastoviglie di classe non inferiore alla ‘E’ i frigoriferi e i congelatori di classe non inferiore alla ‘F’. L’agevolazione rimane subordinata ad un intervento di ristrutturazione edilizia.
Per esempio, un soggetto, persona fisica, che effettua interventi di ristrutturazione della sua unità abitativa, ed ha intenzione di dare un arredo nuovo alla sua abitazione, può agevolare al 50% le spese per l’acquisto di mobili di cui sopra e di grandi elettrodomestici. Resta fermo che nel caso in cui il soggetto sostenga spese per l’arredo nel 2022, il plafond massimo è di 5.000,00 euro. Pertanto che spenga 7.000 € o 10.000 €, il beneficio fiscale rimane sempre di 2.500 € da scomputare nelle future dichiarazioni.
Per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, non è richiesto il bonifico c.d. “parlante”, richiesto invece per agevolare gli interventi di ristrutturazione, ma possono essere utilizzati altre forme di pagamento (carte di debito, carta di credito, etc…..). Non è invece consentito utilizzare contanti o assegni. È possibile agevolare le spese sostenute sia per l’anno in cui vengono effettuati interventi di recupero edilizio sia per quelle spese sostenute negli anni successivi. In questo ultimo caso, il plafond di 5.000,00 non si moltiplica ma l’agevolazione va calcolata al netto delle spese sostenute nell’anno precedente e per le quali si è già fruito della detrazione. Inoltre, si ricorda che per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non è prevista l’opzione del c.d. sconto sul corrispettivo e/o cessione del credito (di cui all’art. 121 del DL 34/2020).