Tra le tante proroghe previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vi è anche quella del bonus giardini. L’agevolazione prevede una detrazione dall’imposta lorda del 36 % delle spese sostenute per la sistemazione a verde di edifici esistenti, unità immobiliari, comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazioni, e per la realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Il plafond massimo di spesa è di 5.000 € su cui verrà calcolata la percentuale di detrazione pari al 36 % che verrà ripartita in dieci quote annuali. Nel caso in cui gli interventi riguardino edifici condominiali, il limite di 5.000,00 euro va considerato per ogni unità di cui si compone l’edificio e la detrazione è attribuita al singolo condomino per la quota a lui imputabile.
Per esempio, se un soggetto sostiene euro 3.000,00 per la sistemazione del suo giardino, l’importo detraibile è euro 1.080,00 (3.000 € X 36 %), che verrà ripartito in dieci quote annuali, quindi il soggetto detrarrà dall’imposta lorda euro 108,00 (1.080,00/10 anni).
Altro esempio, se invece a sostenere le spese per la sistemazione del giardino, è un condominio formato da 5 unità abitative, il limite di 5.000,00 € va moltiplicato per 5, e successivamente va imputata al singolo condomino la quota a lui di spettanza in base al criterio di ripartizione scelto.
Le opere che vengono agevolate sono quelle che rientrano in un intervento relativo all’intero giardino o area, che consiste in un intervento ex novo o di rinnovamento. Non è invece agevolato il semplice acquisto di piante, fiori o arbusti. Rimane altresì preclusa la possibilità di accedere all’agevolazione per le spese di manutenzione ordinaria dei giardini o per i lavori eseguiti in economia dal contribuente (ovvero acquistando lui stesso solo i materiali).
Quindi, se un soggetto sostiene spese per il solo acquisto di piante e/o arbusti, quest’ultimo non può accedere all’agevolazione; mentre se l’acquisto delle piante e degli arbusti fanno parte di un intervento più ampio, che interessa l’intera aera, il soggetto può rientrare nell’agevolazione.
L’agevolazione spetta ai soggetti cui le spese sono rimaste a carico, sia che si tratti di possessori degli immobili sia che si tratti di detentori (vanno ricompresi quindi anche i locatari e i comodatari). Così come per il bonus arredi, anche per il bonus giardini non è necessario che il pagamento avvenga a mezzo bonifico c.d. “parlante”, ma deve comunque avvenire tramite mezzi tracciabili: bonifici, assegni non trasferibili, carte di debito, carte di credito. Anche per il bonus giardini, non è possibile optare per le opzioni di cui all’art.121 del DL34/2020, ovvero c.d. sconto sul corrispettivo e/o cessione del credito, ma il contribuente potrà usufruire della detrazione nella sua dichiarazione dei redditi.