Contributo a fondo perduto a favore di tutti i titolari di partita IVA (imprese e professionisti), compresi gli enti non commerciali e gli enti del terzo settore in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Non possono beneficiare del contributo: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 22.3.2021 e i soggetti che l’hanno attivato dopo tale data.

Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato.

La regola generale è che l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

La percentuale che spetta sono cosi attribuite:

60 % di contributo per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori 100.000 €
50 % di contributo per i soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra i 100.000 € e i 400.000 €
40 % di contributo per i soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra i 400.000 € e fino a 1 milione di euro
30 % di contributo per i soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra 1 mln di euro e 5 mln di euro
20 % di contributo per i soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra 5 mln di euro e 10 mln di euro

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Ai soggetti che hanno avuto il calo del 30%, inclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, spetta un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le società.

Il contributo non è tassato. Gli aventi diritto possono chiedere, in sede di presentazione dell’istanza, il versamento sul proprio conto corrente del contributo spettante, oppure in alternativa optare per il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24. La decisione del soggetto beneficiario, in sede di richiesta, è irrevocabile.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi

Differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’INPS.

Per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per rottamazione-ter e “saldo e stralcio”, il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 sarà effettuato integralmente:

• entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
• entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

L’effetto di inefficacia per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

Saranno automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se ricompresi nelle precedenti definizioni agevolate, purché relativi a persone fisiche e società che abbiano percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione
E’ prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (avvisi di irregolarità, bonari e liquidazioni) per gli anni 2017 e 2018.
La misura è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in decreto-legge che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari del 2019. La definizione consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità che l’Agenzia delle entrate ha già inviato o invierà entro il 31/12/21
In caso di adesione, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici.

Fondo autonomi e professionisti
Si dispone un incremento del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.
La platea dei beneficiari del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS e alle forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Si attendono modalità applicative.