Dopo avere illustrato, negli ultimi tre interventi, vari vantaggi che garantiscono il Codice del terzo settore (CTS) e l’iscrizione al Registro unico del terzo settore (RUNTS), oggi ci occupiamo di:

VANTAGGI RELATIVI AL REPERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE, ALLA FINANZA SOCIALE, L’ACCESSO AL CINQUE PER MILLE

Il CTS (art. 72) istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, oggetto di iniziative e progetti promossi da OdV, APS e Fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS.
È importante evidenziare che il Fondo in esame è già operativo, e per l’annualità 2020, con il DM 12.3.2020 n. 44, le risorse finanziarie stanziate sono state le seguenti:
• Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore: euro 34.000.000,00
• Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore: euro 16.960.000,00.
Nello specifico, il DM prevede che l’ammontare complessivo di cui sopra, sia così ripartito:
• iniziative e progetti di rilevanza nazionale: euro 12.630.000,00;
• iniziative e progetti di rilevanza locale: euro 28.000.000,00;
• contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’art. 73 comma 2 lett. c) del DLgs. 117/2017: euro 7.750.000,00;
• contributo annuo ai soggetti di cui all’art. 1 comma 1 lett. a) della L. 476/87, ai sensi dell’art. 75 comma 2 del DLgs. 117/2017: euro 2.580.000,00.

Va anche segnalato che le ODV, in alternativa ai contributi di cui sopra, possono ottenere, per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, una riduzione del prezzo di acquisto dei predetti mezzi in misura pari all’IVA relativa. In tal caso, è il venditore del bene ad applicare lo sconto sul prezzo di vendita, recuperando poi le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione con i propri versamenti fiscali e previdenziali.
Inoltre il CTS prevede che le banche potranno emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito (di durata non inferiore a 36 mesi), nonché certificati di deposito (di durata non inferiore a 12 mesi), destinati al finanziamento delle attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo settore.
Il rendimento per i sottoscrittori dei titoli di solidarietà sarà vantaggioso, sia perché sarà almeno pari al maggiore tra il tasso medio lordo annuo di interesse delle obbligazioni dell’emittente e quello dei titoli di Stato con durate similari, sia perché agli interessi ed altri proventi percepiti dai sottoscrittori, diversi dalle imprese, sarà applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% come avviene per i titoli di Stato. Inoltre, i titoli di solidarietà sottoscritti, così come avviene per i titoli di Stato, non concorreranno alla formazione dell’attivo ereditario.
Ancora, il CTS prevede in favore degli emittenti dei titoli di solidarietà, un credito d’imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di ETS non commerciali per il sostegno delle loro attività di interesse generale, ove l’ammontare di tali erogazioni liberali sia almeno pari allo 0,60% dell’ammontare complessivo collocato dei titoli di solidarietà.
Sempre il CTS introduce agevolazioni fiscali per i gestori dei portali che svolgono attività di social lending (cioè di prestito tra privati attraverso piattaforme web), finalizzato al finanziamento ed al sostegno delle attività di interesse generale svolte da Enti del Terzo settore. In proposito, ricordiamo che il social lending rappresenta un canale alternativo di credito, mediante il quale i contraenti del prestito vengono messi in relazione diretta dal gestore del portale di social lending, che gestisce il contratto tra le parti ed al quale viene riconosciuta una commissione sia dai soggetti richiedenti il prestito (in questo caso, l’Ente del Terzo settore), sia dai soggetti eroganti il prestito (i privati). I gestori dei portali di social lending, che intervengono nel pagamento degli interessi percepiti dai soggetti prestatori dei fondi, operano sugli interessi e proventi percepiti dai mutuanti la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%, così come previsto per i titoli di Stato.
Infine, facciamo un cenno all’istituto del cinque per mille.
Le nuove norme ricomprendono tra i beneficiari del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma societaria, gli enti della ricerca scientifica e dell’università, gli enti della ricerca sanitaria, le attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgano prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Per gli enti del Terzo settore, si prevede che le nuove disposizioni si applichino a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS. Fino a tale anno il cinque per mille potrà essere ancora destinato al sostegno degli enti del volontariato, alle ONLUS, alle APS iscritte nei registri regionali o provinciali ed alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS.
In sostanza, saranno esclusi dal riparto del 5 per mille quegli enti che non si iscriveranno al RUNTS e che non siano ricompresi tra le altre categorie di enti espressamente richiamate dal decreto, anche se trattasi di enti oggi dotati di personalità giuridica (ad esempio, le Fondazioni) che oggi sono iscritti negli elenchi del cinque per mille, ma che decideranno di non iscriversi al RUNTS.
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