Oggi presentiamo le caratteristiche principali, sul piano del diritto civile, del TRUST, strumento di origine anglosassone, pienamente recepito in Italia e molto utilizzato negli ultimi anni.
Torneremo nei prossimi giorni ad illustrare gli aspetti fiscali, sia per quanto riguarda la tassazione sul reddito sia per i riflessi sull’imposta di registro.

Caratteristiche
Il trust può essere definito come il rapporto giuridico istituito da una persona (detta disponente), il quale, attraverso un atto stipulato dal Notaio, individua un soggetto, chiamato trustee (o fiduciario), cui attribuisce diritti e poteri di un vero e proprio proprietario, il quale gestisce un patrimonio per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all’ordine pubblico.
Ad esempio, si può costituire un trust con cui si affida ad un determinato soggetto il proprio patrimonio perché questi lo amministri e lo conservi fino al verificarsi di un evento, al realizzarsi del quale esso dovrà essere consegnato ad un preciso destinatario finale. Si può anche ipotizzare la costituzione di un trust con cui si attribuiscano determinati beni al trustee perché li utilizzi ed amministri in modo da perseguire un determinato scopo.
Il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo ed osservando le norme particolari impostegli dalla legge. Di tale potere-dovere egli deve render conto.
Può anche essere nominato un ulteriore soggetto (detto guardiano), con il compito di controllare che l’operato del trustee sia effettivamente volto a perseguire lo scopo del trust.
La struttura del trust può essere configurata nel modo seguente:
• i beni oggetto del trust costituiscono un patrimonio vincolato e separato rispetto a quello del trustee e del disponente;
• i beni oggetto del trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto sempre per conto di questi;
• il disponente può riservarsi certi diritti e poteri;
• sia il disponente che il trustee possono essere i beneficiari del trust, ma le tre figure non possono confluire in un solo soggetto.
Il trust in cui vi sia integrale coincidenza tra i tre soggetti del rapporto (disponente, trustee e beneficiario) è nullo.

Tipi di trust
Si definisce:
• trust con beneficiari quello costituito nell’interesse di uno o più beneficiari;
• trust di scopo quello che vincola il trustee a perseguire un determinato scopo.
Si definisce:
• trust auto-dichiarato, il trust in cui la funzione di disponente e di trustee coincidono, sicché il vincolo viene costituito all’interno dello stesso patrimonio del disponente;
• trust “con trasferimento” quello per mezzo del quale i beni vengono trasferiti ad un trustee diverso dal disponente.

Finalità
Il trust può rispondere ad esigenze disparate, come, ad esempio:
• realizzare la separazione tra beni aziendali e familiari;
• gestire il passaggio generazionale dell’impresa;
• proteggere il patrimonio personale dall’attacco dei creditori;
• salvaguardare i beni dopo la separazione coniugale;
• preservare beni di proprietà di soggetti incapaci;
• realizzare complesse operazioni commerciali (business trusts).
A fini classificatori, presentiamo questa tabella:

Trust liberali

Trust familiare Trust costituito nell’ambito della famiglia al fine di proteggere risorse o impiegarle a beneficio di determinati soggetti.
Se ha come fine quello di proteggere determinati soggetti, si parla di protective trust, costituito per proteggere il beneficiario, impedendo:
• allo stesso di disporre direttamente di un bene o di una somma, che è amministrata dal trustee a favore del beneficiario;
• a eventuali creditori del beneficiario di aggredirne il patrimonio.

Trust testamentario Trust istituito in una disposizione testamentaria, in cui il de cuius nomina il trustee e definisce il programma negoziale.
Il trustee, per effetto della morte del disponente, acquista la titolarità dell’intero attivo ereditario (o dei beni legati) e lo deve destinare agli scopi individuati dal testatore.
La legittimità del trust testamentario è subordinata al rispetto delle norme in tema di successione necessaria.

Trust caritatevole Trust istituito per la realizzazione di scopi di utilità sociale, in alternativa a donazioni modali o fondazioni, con obiettivi di tipo solidaristico comprendenti l’aiuto alla ricerca scientifica, all’educazione, all’istruzione.

Trust commerciali

Voting trust Nel diritto societario, è l’accordo tra alcuni soci, i quali costituiscono un trust in cui conferiscono le proprie partecipazioni societarie per disciplinare l’esercizio del diritto di voto in assemblea. Il trustee diviene titolare delle partecipazioni, esercitando i diritti che ne derivano secondo le indicazioni dei disponenti.

Trust liquidatorio Trust istituito da un’impresa con la finalità di liquidare in tutto o in parte il proprio patrimonio sociale, così da soddisfare i creditori ed evitare lo stato di insolvenza.

Trust di garanzia È trust di garanzia quello costituito al fine di vincolare un bene o una somma a garanzia di un credito, cosicché il creditore possa, in caso di inadempimento del debitore, soddisfarsi senza dover ricorrere ad una procedura esecutiva.

Effetti
L’effetto più importante prodotto dall’istituzione di un trust è configurato dalla “segregazione patrimoniale” in virtù della quale i beni posti in trust costituiscono un patrimonio segregato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del trustee, cosicché essi non possano essere escussi dai debitori del trustee, né dai debitori del disponente.