Dopo la finestra informativa sulle Associazioni di promozione sociale (APS), come anticipato, forniamo una panoramica sull’altra tipologia di Ente del terzo settore, cui il legislatore della riforma ha dedicato particolare attenzione, ritenendoli entrambi di importanza strategica nell’ambito della tutela e degli obiettivi perseguiti dagli Enti no profit.
La disciplina delle organizzazioni di volontariato (di seguito, ODV) è contenuta nel DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), il quale prescrive l’osservanza delle norme generali dettate per tutti gli enti del Terzo settore. Le attività delle ODV si basano sulla fondamentale figura del volontario.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le ODV (come qualsiasi ETS che si avvale di tale figura) devono iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Le ODV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo per quanto strettamente necessario al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, i lavoratori impiegati nell’attività non possono essere superiori al 50% dei volontari e il volontario ha l’incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’ente di cui il volontario è socio o associato.
A differenza delle APS, in cui ciò è possibile a condizione che non trattasi di volontari, nelle ODV non è possibile assumere i propri associati.
Le ODV che sono già iscritte nei registri delle Regioni trasmigreranno automaticamente al Registro unico nazione del Terzo settore (RUNTS) nel quale una specifica sezione è dedicata alle ODV.
Eventuali marginali attività commerciali (vendita o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito con vendita curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario, cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari con vendita dei prodotti curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario) possono essere svolte solo in funzione della realizzazione dei fini istituzionali dell’ODV e senza l’impiego di alcuna forma di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi che identificano il prodotto.
Ai fini delle imposte dirette, le ODV usufruiscono di un regime di particolare favore.
Si ricorda che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere rimborsate dall’ODV soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Ciò vuol dire che i limiti massimi li stabilisce l’ODV, purché le spese siano sostenute e documentate (ad esempio con fatture intestate all’ODV). Invece, sono sempre vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Nel caso in cui il volontario non possa documentare le spese sostenute, queste possono essere rimborsate a fronte di un’autocertificazione sostituiva di notorietà (resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000); ma in questo caso le condizioni sono: a) il rimborso non può superare l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili; b) l’organo sociale competente deliberi preventivamente sulle tipologie di spese e le sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso non a piè di lista.
Considerati vantaggi fiscali e agevolazioni concessi alle ODV, si evidenzia la necessità di porre attenzione su alcuni adempimenti, quali a titolo di esempio: utilizzare la vidimazione notarile sul Registro dei volontari, libro assemblea associati e Consiglio direttivo; adeguare lo Statuto prevedendo anche lo svolgimento di attività diverse; adottare un Regolamento interno approvato con delibera del Consiglio direttivo che contenga anche la regolamentazione dei rimborsi spese ai volontari; strutturare bene l’autocertificazione delle spese rimborsate, articolandole per giorno, così da dimostrare il non superamento dei 10 euro/giorno (oltre alle 150 euro/mese); comunicazione sul sito dell’ODV dei contributi incassati per le Convenzioni con gli Enti della Pubblica amministrazione, ecc.