L’emergenza Corona virus ha attivato una moltitudine di incentivi fiscali per far fronte alla regressione economica avuta a causa della pandemia. Tra questi, sono stati introdotti due importanti incentivi nell’ambito della comunicazione aziendale: il credito d’imposta per le sponsorizzazioni in ambito sportivo e il credito d’imposta in investimenti pubblicitari (cd. ‘bonus pubblicità’), al fine di contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari.
Entrambe le agevolazioni sono concesso nei limiti degli aiuti in de minimis.

Credito d’imposta per le sponsorizzazioni in ambito sportivo
Con l’art. 81 del Decreto Legge n. 104 del 14/08/2014 è stato di recente introdotto, per l’anno 2020, un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 % degli investimenti effettuati. Per beneficiare di questo bonus, le imprese (di ogni settore e a prescindere dalla forma giuridica assunta), devono effettuare degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe sportive, Società sportive professionistiche, SSD e ASD. Tre i vincoli a cui devono sottostare gli enti sportivi per fare in modo che le imprese possano beneficiare dell’agevolazione:
1) L’ente deve essere iscritto al CONI e svolgere attività sportiva giovanile
2) Non deve aderire al regime agevolato previsto dalla L. n. 398 del 16 Dicembre 1991
3) I ricavi dell’ente sportivo devono essere pari almeno a 200.000 € e fino ad un massimo di 15 mln di euro.
Altro vincolo per accedere all’agevolazione riguarda l’importo dell’investimento da parte dell’impresa che deve essere pari almeno a 10.000 € (con il minimale per es. avrebbe un riconoscimento in credito d’imposta pari a 5.000 €). Lo stesso credito potrà essere portato esclusivamente in compensazione (non è possibile richiederne il rimborso), previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nelle prossime settimane, da parte del Governo, verranno stabiliti i criteri di attuazione di tali disposizioni, con particolare riguardo ai casi di esclusione, di concessione e di utilizzo del beneficio.

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
Il Decreto Cura Italia (Dl. n. 18 del 17 Marzo 2020), poi convertito in Legge, all’art. 98 ha modificato per il solo anno 2020 il cd. ‘Bonus Pubblicità’.  In precedenza il meccanismo prevedeva un’agevolazione sulla spesa incrementale rispetto al triennio passato; la modifica da poco introdotta, permette il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 50 % dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, non dovendo di conseguenza calcolare nessuna percentuale d’incremento rispetto al triennio precedente. Questa deroga per l’anno 2020 permette di accedere all’agevolazione anche per:
– I soggetti che programmano investimenti pubblicitari inferiori al 2019
– I soggetti che nell’anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari
– I soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020
Il riconoscimento del credito è previsto per gli investimenti in campagne pubblicitaria su stampa (anche online), radio e tv, regolarmente iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) oppure presso il Tribunale competente. Possono beneficiarne tutte le imprese a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal settore di appartenenza.
Le spese escluse riguardano i palinsesti editoriali, i servizi di pronostici, giochi o scommesse, televendite di beni e servizi di qualunque tipologia.
La percentuale di credito d’imposta, spettante per il solo anno 2020, ammonta al 50 % degli investimenti pubblicitari effettuati, al netto dell’IVA (quindi percentuale secca che non tiene conto di alcun calcolo incrementale). Ricordiamo sempre che il meccanismo del credito d’imposta permette di beneficiarne solamente in compensazione mediante modello F24.
L’accesso all’agevolazione avviene tramite presentazione di un apposito modello, al cui interno vengono indicati tutti i dati dell’investimento, e una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati. La comunicazione e la dichiarazione devono essere presentati al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia dell’Entrate (tramite i servizi telematici).
I termini di presentazione (o ‘prenotazione’), per il solo anno 2020, in cui bisogna inviare la comunicazione telematica per l’accesso al credito, deve avvenire tra il 01/09/2020 e il 30/09/2020. L’ordine cronologico di presentazione della domanda non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione. Lo stanziamento previsto per il solo anno 2020 vede una somma di 85 mln di euro.