Pubblicato il 19/5/2020 il Decreto Legge n. 34 (cd. ‘Decreto rilancio’), che introduce una serie di sostegni alle imprese e ai privati, dopo il lungo lockdown avuto a causa del Covid-19. La fase 2 ha permesso la riapertura della maggior parte delle attività, ma con notevoli difficoltà sia dal punto di vista gestionale, per via dell’adozione di protocolli all’interno dei posti di lavoro, sia dal punto di vista di crisi di liquidità che stanno attraversando tutte le aziende colpite duramente dalla pandemia. Il presente articolo vuole sintetizzare alcuni punti salienti del cd. ‘Decreto rilancio’, focalizzando l’attenzione sugli argomenti ‘più sicuri’ come: contributo a fondo perduto, abolizione dei versamenti IRAP e credito d’imposta per le locazioni.
Altri argomenti, contenuti all’interno del Decreto rilancio, saranno trattati successivamente in modo da avare maggiori chiarimenti da parte dei vari istituti, attraverso le consuete circolari interpretative.

Contributo a fondo perduto
E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto per tutti i titolari di partita IVA (imprese individuali e società), sono esclusi i professionisti con propria cassa di previdenza e ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps (questi ultimi se hanno diritto al contributo INPS, come oltre specificato).
Il contributo a fondo perduto (non soggetto a tassazione) spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il predetto contributo spetta anche in assenza del calo di fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società; in presenza della riduzione di fatturato, comunque, il contributo è comunque riconosciuto nella suddetta misura minima.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato secondo il seguente schemA:

                                            |    Ricavi del 2019              Ricavi del 2019 da          Ricavi del 2019 da
                                            |   fino a 400.000                    400.000 a                           1.000.000 a
                                            |                                                1.000.000 euro                 5.000.000 euro
____________________________________________________________
Presupposto:                 | Contributo del 20%         Contributo del 15 %        Contributo del 10%
Perdita di fatturato     | sulla perdita                        sulla perdita                   sulla perdita 
di aprile 2020 di           | di fatturato                           di fatturato                     di fatturato
almeno un terzo
rispetto ad aprile
2019

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche dal professionista intermediario, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica che dovrà attivare l’Agenzia delle entrate, la quale provvederà al pagamento mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario.
Attenzione, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applicano sanzioni pecuniarie e penali.

Versamenti IRAP
E’ stato abolito il saldo relativo al 2019 (che doveva essere versato entro fine Giugno 20), ma solo se gli acconti di giugno e novembre 2019 siano stati regolarmente versati nella misura del 90%, calcolato sulla base di quanto era dovuto sul parametro 2018 o sulla previsione del 2019: in sostanza, se il totale dell’Irap dovuta per il 2019 supera quella dovuta per il 2018 e si è già versato con i due acconti del 2019 il 90% dell’intera imposta che era parametrata sul 2018, non è dovuta alcuna differenza in sede di saldo.
Invece il primo acconto relativo al 2020 non sarà mai versato, quindi si tratta di un vero e proprio bonus a titolo definitivo, che non sarà oggetto di conguaglio il prossimo anno.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito
Alle imprese e ai professionisti (con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 e con qualunque attività svolta), alle strutture alberghiere (indipendentemente dal volume di affari registrato nel 2019) e a tutti gli Enti non commerciali (compresi gli Enti del terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti) spetta un credito d’imposta (non soggetto a tassazione) nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, all’esercizio professionale e all’attività istituzionale (quest’ultima con riguardo al mondo no profit).
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e spetta a condizione che i conduttori (questa condizione non vale per gli enti non commerciali) abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in uno dei tre mesi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Per gli anni 2020 e 2021 i conduttori possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi i proprietari degli immobili, le banche, le società finanziarie, i quali lo utilizzeranno in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.