Definizione e requisiti della start up
L’impresa start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che deve possedere alcuni requisiti cumulativi e alternativi
Requisiti cumulativi
• deve essere costituita da non più di 60 mesi.
• deve essere residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
• a partire dal secondo anno di attività, deve avere un totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non superiore a 5 milioni di euro;
• non distribuisce e non ha distribuiti utili;
• deve avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
• non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d’azienda o di ramo di azienda o di operazioni di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda. E’ ammessa l’operazione di trasformazione

Requisiti alternativi
La start up deve possedere almeno uno tra i seguenti requisiti:
• le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo della produzione e valore totale della produzione. Dal computo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili; in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono, invece, da includere le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese devono risultare dall’ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione viene assunta mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società;
• impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
• la start up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero deve essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa

Oggetto sociale
La start up innovativa si caratterizza per l’oggetto sociale, rappresentato da sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
In forza dell’ampia definizione fornita dal legislatore, l’ambito di attività delle start up innovative è idonea a trovare applicazione in molti e diversi settori economici. Fra questi vi sono, ad esempio, i seguenti: produzione di software e consulenza informatica, commercio al dettaglio, fabbricazione di mobili, silvicoltura, attività di noleggio, industrie alimentari, tessili e manifatturiere.
Rispetto, poi, all’oggetto sociale, particolari agevolazioni sono previste a favore delle:
• start up a vocazione sociale;
• start up turistiche.

Regime pubblicitario
Le start up innovative e gli incubatori certificati sono iscritti in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese
L’iscrizione avviene automaticamente, trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente l’apposita domanda di iscrizione, insieme ad una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti qualificanti
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
• data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
• sede principale ed eventuali sedi periferiche;
• oggetto sociale;
• breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
• elenco dei soci
• indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili
• indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
• ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
• elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
Nella fase successiva all’iscrizione, le start up innovative devono:
• aggiornare o confermare – nel caso non vi siano aggiornamenti da segnalare – almeno una volta all’anno (in corrispondenza dell’attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti) le informazioni presentate nella domanda di iscrizione nella suddetta sezione, mediante la piattaforma informatica “startup .registroimprese.it”
• depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la dichiarazione del rappresentante legale che attesti il mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti;
È disposta la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese – con mantenimento della sola iscrizione alla sezione ordinaria e conseguente perdita della possibilità di fruire della disciplina di favore – oltre che per la mancata presentazione della dichiarazione di perdurante sussistenza dei requisiti identificativi, anche in caso di perdita dei suddetti requisiti.

Agevolazioni

Sono esonerate dal pagamento:
• dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese;
• del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

Inoltre, sono previste alcune deroghe nell’ambito del diritto societario, in particolare alcune riguardanti la disciplina in materia di riduzione del capitale per perdite, così come sono previste alcune norme particolari per la composizione della crisi di impresa.

Durata dei benefici
In generale, la perdita dei requisiti qualificanti prima della scadenza di 5 anni dalla data di costituzione e, in ogni caso, il raggiungimento di tale termine determinano la disapplicazione, salvo per alcune eccezioni in materia societaria e di lavoro, della disciplina di favore così riconosciuta.
A seguito delle novità apportate dal DL 50/2017, tale disposizione riguarda esclusivamente le agevolazioni specificatamente previste per le start up innovative (art. 26 co. 1, 7 e 8  e art. 31 del DL 179/2012) e non quelle stabilite per le PMI-srl. In tal senso si è espresso lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato 19.4.2018 n. 101-2018/I, precisando che nel caso di srl, originariamente in possesso dei requisiti di PMI e successivamente non più, la perdita della qualifica non implica l’obbligo di intervento da parte della società sullo statuto (per esempio, al fine di eliminare la categorizzazione delle quote), in quanto le deroghe mantengono la loro efficacia, per gli effetti già prodotti.
In merito, si veda anche la massima del Comitato Triveneto dei Notai I.N. 4, nella quale è stato evidenziato che nell’ipotesi di atto costitutivo di srl-PMI contenente la creazione di categorie di quote (art. 26 co. 2 e 3 del DL 179/2012) e perdita successiva dei requisiti di PMI, tali previsioni mantengono la loro efficacia con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data.

Procedura di costituzione e modifica di una start up innovativa-srl
L’atto costitutivo e le successive modificazioni di società start up innovative possono essere redatti non solo per atto pubblico a mezzo notaio, ma anche in forma elettronica privata, utilizzando un modello standard sottoscritto con firma digitale dai contraenti, senza autentica notarile.
La procedura derogatoria alla disciplina ordinaria riguarda anche le successive modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto di società start up innovative.
E‘ previsto l’esonero dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria per l’atto costitutivo delle start up innovative, costituite, oltre che con atto pubblico, anche secondo la procedura semplificata. Per usufruire di tale agevolazione, occorre la contestuale iscrizione della start up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese.