SISTEMA DEI BUONI PASTO

Il buono pasto è uno strumento che esiste ormai da diversi anni; recentemente il decreto ministeriale n.122/2017 ne ha ampliato la portata, riconoscendo ai datori di lavoro la possibilità di erogare il buono pasto sia a quei lavoratori per i quali l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, sia ai soggetti che hanno instaurato con il committente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Il buono pasto, ora anche in forma elettronica, attribuisce al possessore il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono.

Il vantaggio di tale sistema è quello di poter riconoscere un importo esente da contribuzione Inps e da imposizione fiscale, fino ad un massimo di euro 5,29 al giorno, che diventano 7,00 nel caso in cui il buono venga emesso in formato elettronico.

I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, nè cumulabile oltre il limite di otto buoni, nè commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.

Per fruire della detassazione i buoni pasto devono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi.

Come è stato precisato dall’amministrazione finanziaria (circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E e circolare 16 luglio 1998 n. 188/E), per categorie omogenee non devono intendersi solo quelle previste dal codice civile (dirigenti, operai, ecc.), ma anche tutti i dipendenti di un certo tipo, ad esempio tutti i lavoratori con una certa qualifica o di un certo livello.

L’interpretazione data dalla Agenzia delle Entrate è comunque piuttosto flessibile e volta ad evitare che vi siano concessioni di benefits ad personam.

Il responsabile del personale potrà ben ritagliare gruppi omogenei in base alle esigenze aziendali e dei lavoratori.

Si conferma, ai fini della determinazione del reddito di impresa, che l’acquisto dei buoni pasto è completamente deducibile, come confermato dalle Entrate nella circolare n° 6 del 3 marzo 2009.