Con il Decreto Legge 24 gennaio 2012, è stato introdotto l’art. 2463-bis c.c., che disciplina la Società a Responsabilità Limitata Semplificata (SRLS), finalizzata ad agevolare i giovani imprenditori. Come le altre società di capitali, può essere costituita anche da soli come ‘S.R.L.S. Unipersonale’.
La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale e l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, in conformità al modello standard varato con Decreto Ministeriale.

L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci scelti con decisione assembleare.
La norma prevede anche un regime speciale di pubblicità a tutela dei terzi. La società a responsabilità limitata semplificata dovrà indicare, nella propria denominazione, che si tratta di una SRL “semplificata”.

Caratteristica principale della SRLS è l’atto costitutivo che deve essere redatto secondo il modello standard individuato nel Decreto del Ministero di Giustizia. Tale atto deve indicare:

  • il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
  • la denominazione sociale contenente l’indicazione di SRLS e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  • l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad € 1 ed inferiore ad € 10.000, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
  • l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
  • la quota di partecipazione di ciascun socio;
  • le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza;
  • le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  • il luogo e la data di sottoscrizione;
  • gli amministratori.

La rigidità che deriva dal decreto per la costituzione di tale tipo di società ha creato delle problematiche in virtù della quale lo statuto, così come definito, non è modificabile, a differenza di quanto avviene per le SRL ordinarie.

L’introduzione nel 2012 delle SRLS era finalizzata a dare un nuovo slancio al settore occupazionale, in particolare ai soggetti al di sotto dei 35 anni. A tal riguardo la disciplina legislativa in precedenza non consentiva alle persone di età superiore a 35 anni di partecipare ad una SRLS, ma con la modifica del 9 agosto 2013, è stata eliminata la frase: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». Oggi è pertanto possibile costituire tale società a prescindere dall’età dei soci.

L’aspetto più rilevante di questa nuova disciplina è rappresentato dalla possibilità di costituire la società anche con capitale sociale che sia pari almeno a 1 euro.
La modalità di formazione dello stesso capitale si caratterizza, altresì, per il fatto che il conferimento sia fatto solo in denaro e interamente versato all’organo amministrativo alla data della costituzione (a differenza della SRL tradizionale ove il versamento dovuto in fase di costituzione è almeno del 25%).
Altra agevolazione prevista per il modello societario in esame riguarda l’esenzione dal diritto di bollo e di segreteria per l’iscrizione al registro delle imprese, inoltre non sono dovuti onorari notarili (ad eccezione delle spese vive).