Con il cosiddetto Bonus Sud fare impresa diventa più semplice grazie al Credito d’Imposta. La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un’agevolazione fiscale, erogata sotto forma di credito d’imposta, per tutte le aziende che investono in beni strumentali nuovi nell’area del Mezzogiorno e quantificabile in un aiuto del 20% per tutti gli investimenti effettuati fino al 28 Febbraio 2017, aumentato al 45% per gli investimenti effettuati successivamente.

I soggetti destinatari di tale manovra sono tutte le aziende ubicate nelle regioni del Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. È evidente l’obiettivo di stimolare gli investimenti nelle aree in ritardo di sviluppo. L’Agenzia delle Entrate, con apposita Circolare del 3 Agosto 2016, n. 34/E, precisa che sono destinatari di tale bonus tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (a prescindere dalla natura giuridica assunta), il cui oggetto di investimento è l’acquisizione di beni strumentali nuovi. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, costruzioni navali, fibre sintetiche, trasporti e infrastrutture, produzione e distribuzione dell’energia con le relative infrastrutture, come anche nel settore creditizio, finanziario e assicurativo. Vengono escluse dall’agevolazione anche le imprese in difficoltà, cioè quelle imprese che in assenza di aiuti statali sono quasi certamente destinate al collasso economico.

Il periodo per usufruire del bonus comprende tutti gli investimenti effettuai a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.

Risultano agevolabili gli investimenti nella creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità produttiva e alla diversificazione nella produzione dello stabilimento esistente. Da qui si evince che sono esclusi tutti gli investimenti che vanno a sostituire beni strumentali obsoleti, come anche le opere murarie. I beni di conseguenza devono essere di uso durevole (sono esclusi i c.d. beni merce), il cui acquisto può essere effettuato anche mediante contratti di locazione finanziaria (leasing).

L’agevolazione del credito d’imposta è commisurata alla quota del costo complessivo sostenuto per l’investimento, ad esclusione dell’IVA. Le misure percentuali del credito riguardano il 20% per le piccole imprese (meno di 50 dipendenti o meno di 10 milioni di fatturato), il 15% per le medie imprese (fino a 250 dipendenti o un fatturato non superiore a 50 milioni) e il 10% per le grandi imprese (quelle che superano i precedenti parametri).

Con la Legge n. 18 del 2017 si sono avute delle modifiche che hanno permesso di aumentare la misura del credito d’imposta al 45% (e non più al 20%) e la possibilità di cumulare il credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti statali (prima infatti vi era il divieto di cumulo). Tali modifiche hanno decorrenza a partire del 1° Marzo 2017, cioè le aziende che hanno effettuato investimenti agevolabili prima di Marzo 2017 otterranno un credito d’imposta pari al 20% del costo complessivo; per le imprese che invece hanno effettuato o effettueranno investimenti dopo Marzo 2017 il credito sarà del 45%. Per gli investimenti effettuati “a cavallo” del 1° Marzo 2017 trovano applicazione i due diversi regimi in ragione della data di acquisizione dei beni.

È presente un limite massimo dei costi ammissibili pari a 3 milioni di euro per le PMI (prima della modifica il tetto massimo era di 1,5 milioni di euro); qui non si pone il problema degli investimenti a cavallo della modifica della legge (a differenza del precedente punto), essendo il limite massimo di 3 milioni di euro valido per entrambi i casi. Infine, la procedura per l’utilizzo del credito d’imposta deve essere effettuata dai soggetti con apposita comunicazione, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima verificherà la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità. Nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del credito dì’imposta sia superiore a 150.000 euro, l’Agenzia effettuerà delle apposite verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia, ferma restando la possibilità di controlli a campione su tutte le istanze, a prescindere dal limite. Sarà la stessa Agenzia delle entrate a comunicare l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, con la possibilità di usufruirne a partire dal 5° giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito.