Sembra che finalmente, dopo diversi anni, la cosiddetta “Legge salva suicidi”, Legge n. 3 del 2012 stia iniziando ad essere applicata sul territorio nazionale. Tale norma, varata durante il Governo Monti, è stata pensata per tutti quei casi di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile’, situazione che caratterizza innumerevoli famiglie ed imprese italiane.

La legge n. 3/2012 è indirizzata in particolare a tutti quei soggetti cosiddetti non fallibili, cioè tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure fallimentari e di conseguenza permangono nella situazione di crisi per tempi indefiniti. Alla base dell’accesso alla procedura vi deve essere la meritevolezza, ossia non avere compiuto atti in frode ai propri creditori e non avere assunto obbligazioni in maniera irresponsabile pur conoscendo le proprie condizioni patrimoniali/reddituali.

Ditte individuali e società di persone possono rientrare nella Legge n. 3 soltanto se non hanno superato i limiti di fallibilità negli ultimi 3 anni (300.000 € attivo patrimoniale, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti); se avessero superato anche uno solo di questi limiti negli ultimi 3 esercizi, verrebbero annoverati fra i soggetti fallibili e quindi esclusi dalla Legge n. 3/2012. Le tre procedure consentite dalla norma sono:

  1. Piano del consumatore, utilizzato da tutti quei debitori che hanno contratto obbligazioni per fini estranei all’attività commerciale;
  2. Accordo con i creditori, adoperato per tutti quei soggetti non fallibili e che svolgono attività commerciale;
  3. Procedura di liquidazione, che corrisponde al ‘fallimento’ dei debitore, con lo smantellamento di tutto il suo patrimonio in liquidità per far fronte alla massa dei debitori.

Organo importante in tale procedura è l’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), che ha un ruolo parallelo al tribunale nello svolgimento della pratica; il debitore quindi, previa redazione di un progetto di piano del consumatore o di un accordo con i creditori, presenta la propria proposta, successivamente l’organismo, dopo una prima analisi sulla fattibilità e sull’ammissione alla procedura, nomina uno o più gestori della crisi, regolarmente iscritti all’albo dei gestori della crisi. Quest’ultimo soggetto provvederà ad un’analisi più approfondita della proposta e della documentazione, in particolare di tutti i dati sensibili (previa autorizzazione del debitore), come cassetti fiscale e previdenziale, estratti a ruolo, iscrizioni ipotecarie ed estratti conto bancari, centrale dei rischi, etc.

Una volta redatta una proposta sostenibile e fattibile, il gestore, nel caso di Accordo con i creditori, dovrà ottenere il 60% dei loro consensi per far sì che la proposta diventi definitiva e venga successivamente omologata dal giudice. Nel caso di Piano del consumatore questo consenso dei creditori non viene richiesto perché sarà il giudice stesso a valutare se il piano sia omologabile o meno.

Una volta che il piano o l’accordo sono omologati, essi producono gli effetti previsti e diventano vincolanti per tutti i creditori, anche per quel 40% di loro che avevano votato contrariamente all’accordo. Le tempistiche sono brevi, a differenza della procedura fallimentare; infatti, un piano o un accordo possono essere omologati in meno di un anno. La norma prevede pesanti sanzioni (penali e civili) per il debitore che ometta documentazione e/o alteri la propria situazione economico-patrimoniale.

Altra interessante caratteristica della procedura è quella di bloccare l’esecuzione su beni mobili e immobili da parte dei creditori. L’esecuzione viene bloccata automaticamente dal giudice nel caso di accordo con i creditori, qualora vi siano i presupposti di accessibilità alla legge, differentemente da quanto accade nel piano del consumatore, dove la legge non prevede in maniera automatica lo stop alle esecuzioni; tuttavia, si è potuto constatare che i giudici, sempre vigendo i presupposti per l’accesso alla norma, tendono a bloccare tali aggressioni da parte dei creditori. Lo stop alle procedure esecutive non vale per i beni già aggiudicati. Il piano o accordo, una volta omologato dal tribunale, diventa esecutivo e il debitore periodicamente dovrà rispettare tutte le scadenze previste dal piano, pena la decadenza dello stesso con ritorno alla situazione iniziale.

Tale legge rappresenta una grandissima opportunità per quei soggetti che stazionano in una posizione debitoria da diverso tempo a causa della crisi e vogliono ritornare in bonis all’interno del sistema economico.

Il nostro Studio offre, tra i suoi servizi, lo studio della situazione economico-patrimoniale per valutare la possibilità di accedere alla procedura e il conseguente avvio delle pratiche per usufruire della Legge 3/2012, “Legge salva suicidi”.