La Legge di Bilancio per il 2017 ha allargato i confini della detassazione dei premi di produttività.

Infatti, oltre a confermare l’impianto dell’anno precedente, ha portato a € 3.000 e € 80.000 rispettivamente il limite massimo dei premi detassabili e il tetto del reddito annuo per dipendente. Più precisamente la norma prevede che ai premi di produttività legati al miglioramento dell’efficienza e della qualità della produzione, venga applicata un’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’aliquota ordinaria a scaglioni (minima 23%).

Per poter fruire dell’agevolazione le imprese dovranno stipulare un accordo aziendale (o aderire ad un accordo territoriale laddove esistente) che fissi in maniera chiara ed inequivocabile gli indicatori di efficienza, produttività, redditività e innovazione, in maniera da poter misurare l’effettivo miglioramento.

Gli indicatori potranno essere ad esempio:

  • Rapporto tra fatturato e numero dei dipendenti
  • Riduzione dei consumi energetici
  • Riduzione dei tempi di commessa
  • Riduzione del numero di infortuni
  • Indice di soddisfazione del cliente
  • Diminuzione del numero di lavorazioni
  • Riduzione degli scarti
  • Riduzione dei tempi di consegna
  • Rapporto tra costi effettivi e costi presunti
  • Riduzione dell’assenteismo

Come appare evidente, deve trattarsi di risultati misurabili oggettivamente, il cui raggiungimento deve però essere a priori incerto.

Al fine di poter usufruire della detassazione, le imprese dovranno infine depositare il contratto aziendale entro 30 giorni alla DTL.
Resta fermo il diritto del dipendente a rinunciare per iscritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva e a chiedere invece che gli venga applicata l’aliquota ordinaria; tale situazione può verificarsi quando il dipendente, per effetto di detrazioni personali e familiari, non sia soggetto al versamento di irpef e quindi ha convenienza a mantenere la tassazione ordinaria.