Le misure in esame mirano a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, nonché lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale votata all’innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese nonché una più forte capacità di attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese.

Il nostro Studio è a disposizione per un confronto con potenziali imprenditori che intendano avviare un’impresa che rientri in una delle due tipologie di seguito illustrate.

La startup innovativa

Il primo tassello di questa iniziativa è il Decreto Legge 179/2012, noto anche come “Decreto Crescita 2.0”, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e convertito dal Parlamento con Legge del 18 dicembre 2012 n. 221. Questa norma (articoli da 25 a 32) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico: la startup innovativa.

La normativa è riferita alle imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica: non è limitata a un solo settore ma è aperta a tutto il mondo produttivo, dalle tecnologie delle telecomunicazioni e dell’informazione alla manifattura, dai servizi all’artigianato.

Definizione di startup innovativa

Alle misure agevolative possono accedere le società di capitale, costituite anche in forma cooperativa, non quotate su un mercato regolamentato e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • sono nuove o comunque hanno meno di 5 anni di attività;
  • hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuiscono utili;
  • hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • posseggano almeno uno dei tre requisiti che identificano il contenuto innovativo dell’impresa:
    1. almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui sia rappresentato da attività di ricerca e sviluppo;
    2. la forza lavoro complessiva sia costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
    3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Regime di pubblicità

Le startup innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese create ad hoc presso le Camere di Commercio.

Misure di agevolazione

  • possono redigere l’atto costitutivo e le sue successive modifiche anche mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale;
  • non devono pagare il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, né i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese;
  • possono: prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione; emettere strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico quote di capitale;
  • in caso di perdite sistematiche godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo;
  • non sono tenute ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa;
  • sono esonerate dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA;
  • possono assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi e all’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Trascorso questo periodo iniziale, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato;
  • fatto salvo un minimo tabellare, le parti possono stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti;
  • possono pagare i propri collaboratori e i fornitori di servizi esterni attraverso strumenti di partecipazione al capitale sociale; peraltro, il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup;
  • le persone fisiche che investono nelle startup hanno diritto ad una detrazione Irpef del 19% dell’investimento; le persone giuridiche hanno diritto ad una deduzione dall’imponibile Ires del 20% dell’investimento; il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (detrazione Irpef al 25%; deduzione dall’imponibile Ires al 27%);
  • è previsto un intervento semplificato, gratuito e diretto per l’accesso al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario;
  • hanno diritto ad un sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE, come ad esempio: l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di espansione;
  • nel caso in cui la startup non decolli, non è soggetta alla disciplina del fallimento e si permette all’imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio;
  • infine, possono beneficiare di importanti misure (crediti di imposta) a favore dell’innovazione tecnologica.

Piccole e medie imprese innovative

Le misure in esame rappresentano una vera e propria “fase 2” per il percorso avviato a fine 2012 con il Decreto Legge 179/2012 (“Decreto Crescita 2.0”) che ha introdotto un vasto corpus normativo a sostegno delle startup innovative.

Infatti, il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (noto come “Investment Compact”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dalla formulazione dell’oggetto sociale e dal livello di maturazione.

Definizione di PMI innovativa

Alle misure agevolative in questione possono accedere le Piccole e Medie Imprese che rispettano i seguenti requisiti:

  • sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio redatto da un revisore contabile o posseggano almeno due dei seguenti criteri:
    1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
    2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di:
      • personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera;
      • personale in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
    3. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
    4. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Regime di pubblicità

Per accedere al regime di agevolazioni, le PMI innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio.

Misure di agevolazione

  • sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio;
  • si consente la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti: ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione;
  • possono emettere strumenti finanziari partecipativi;
  • in caso di perdite sistematiche, godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo);
  • non sono tenute ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa;
  • possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option) e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain (in caso di cessione della quota societaria);
  • per le persone fisiche che investono in PMI innovative operanti sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale vi è una detrazione Irpef del 19% dell’investimento; per le persone giuridiche la deduzione dall’imponibile Ires è del 20% dell’investimento;
  • intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti. Tale garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario;
  • sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE: include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle PMI innovative con investitori potenziali.